F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010 VERTENZA:all. Paolo BUSANCA  /  U.S.D. NUORESE Calcio 1930 ( 48/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 19/09/2009, l’

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

VERTENZA:all. Paolo BUSANCA  /  U.S.D. NUORESE Calcio 1930

( 48/90 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 19/09/2009, l’allenatore professionista di 2° Ctg. Paolo Busanca iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società U.S.D. Nuorese Calcio, la somma di €. 6.940,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Il ricorrente allegava al ricorso copia dell’accordo tipo sottoscritto con il legale rappresentante della Società Nuorese Calcio partecipante al campionato di Promozione Regionale datato 19.12.2008, in cui veniva stabilito in €.9.500,00 il premio di tesseramento da pagarsi in sei rate da €. 1.584,00 con scadenze al 20 di ogni mese a partire da dicembre 2008 e fino a maggio 2009, oltre rimborso spese di viaggi, così come per legge.

Il ricorrente allegava, altresì, dichiarazione dell’Automobile Club d’Italia, datato 15/09/2009, in cui si attesta che la distanza di solo andata da Cagliari, sede dell’allenatore e Nuoro, sede della Società, è pari a  km 180, nonché riepilogo dei km percorsi, pari a 360 quotidiani per 116 volte (tra partite ufficiali ed allenamenti) per un importo di €. 10.440,00.

Il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. con nota del 13/11/2009, comunicava, al richiedente Segretario di questo Collegio Arbitrale,che ne aveva fatto richiesta in data 12/11/2009, l’avvenuto deposito in data 22/12/2008.

La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata A.R. del 9/10/2009, inviava le proprie osservazioni con nota del 15/10/2009, sostenendo la corresponsione di €. 15.000,00 tra premio tesseramento e rimborso spese (erogate sino a tutto il periodo in cui il Busanca ha utilizzato il mezzo proprio e non di €. 13.000,00 come indicato dal medesimo e più precisamente: €. 9.000,00 a mezzo assegni circolari e bonifici  ed €. 6.000,00 in contanti, come dichiarato dal reclamante nella richiesta”.

La convenuta, pertanto, sosteneva di aver onorato tutti gli impegni finanziari assunti con il ricorrente e relativi al premio di tesseramento per il periodo 18/11/2008 – 30 giugno 2009 e per il rimborso spese per tutto il periodo in cui lo stesso ha utilizzato il proprio mezzo per spostarsi dal proprio domicilio al campo di calcio.

Riteneva, altresì, che nulla doveva per rimborso spese relativamente al periodo gennaio – maggio 2009 in quanto gli spostamenti del Tecnico sono avvenuti con automezzo messo a disposizione della Società che si accollava tutte le spese relative e quindi chiedeva il rigetto del ricorso.

A sostegno di quanto comunicato, la Società allegava copia di assegni bancari e bonifico per un totale di €. 9.000,00 e n. 36 fotocopie di ricevute di pagamento di carburante, intestato alla Società e con l’indicazione di targhe automobilistiche diverse, che venivano utilizzate dall’allenatore per i viaggi dal suo domicilio al campo di gioco della Società.

L’allenatore ricorrente controdeduceva alle memorie della U.S.D. Nuorese Calcio, con raccomandata del 21/10/2009, sostenendo che erroneamente aveva conteggiato €. 7.000,00 e non  € 9.000,00 quali somme ricevute in contanti.

Ribadiva, altresì, quanto dichiarato nel ricorso e, cioè, che le somme a lui corrisposte dalla Società Nuorese Calcio ammontano ad €. 13.000,00 ( 9.000,00 in assegni e €. 4.000,00 in contanti e non  €. 15.000, come sostenuto dalla Società convenuta.

Ancora, l’allenatore, dichiarava che le ricevute esibite dalla Società circa il rifornimento di carburante per i suoi spostamenti dalla sua residenza a quella della Società non hanno alcuna valenza perché non utilizzati a scopo personale ma, probabilmente, attestano rifornimenti di mezzi di proprietà della stessa per ragioni organizzative di cui il ricorrente è del tutto estraneo.

Per tutto quanto sopra comunicato il ricorrente ribadiva il mancato pagamento da parte della Società della somma di €. 6.940,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 24/10/2009, la Società convenuta replicava alle considerazioni del ricorrente Paolo Busanca, ribadendo quanto già precedentemente comunicato con la raccomandata del 21/10/2009, e chiedeva il rigetto del reclamo in questione.

Il Collegio esaminati gli atti pervenuti decide di accogliere il ricorso proposto dall’allenatore Paolo Busanca contro la U.S.D. Nuorese Calcio.

Per quanto riguarda la parte contabile fornito dalla Società, relativamente ai rimborsi spese viaggi, non possono essere presi in considerazione le ricevute di rifornimento di automezzi, peraltro intestate alla Società, con targhe di cui si disconosce il proprietario e che, tra l’altro, non provano che le stesse fossero utilizzate dal Tecnico ricorrente per i suoi spostamenti dalla residenza (Cagliari) a quella della Società (Nuoro).

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S.D. Nuorese Calcio di corrispondere all’allenatore Busanca Paolo la somma di €. 6.940,00, comprensiva di premio tesseramento e spese sostenute per viaggi) per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad €. 30,00 per interessi legali equitativamente calcolati per una somma complessiva di €. 6.970,00.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..

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