F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010   VERTENZA:all. Fabio GRASSINI  /  U.S.C. BELLUSCO  G.C.   ( 49/90 )   ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 20 Febbraio 2010

  VERTENZA:all. Fabio GRASSINI  /  U.S.C. BELLUSCO  G.C.

  ( 49/90 )

  ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 21 settembre 2009 l’allenatore dilettanti GRASSINI Fabio, responsabile tecnico della prima squadra della società U.S.G.C. Bellusco partecipante al campionato di prima categoria del Comitato Regionale Lombardo ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè dichiari l’obbligo per la convenuta suddetta società di corrispondergli la somma di euro 5000,00  quale saldo del primo tesseramento, oltre agli interessi di mora e il risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

A sostegno della sua richiesta produce copia dell’accordo economico, regolarmente depositato, stipulato in data 1° luglio 2008 che prevedeva un premio tesseramento annuale di 5000,00 da pagarsi in quattro rate di cui due da 1500,00 euro con scadenza il 30/10/2008 e 31/12/2008 e due di 1000,00 euro con scadenza 28/02/2009 e 30/4/2009, per la stagione sportiva 2008/2009.

Il signor Grassini sostiene di non aver ricevuto gli ultimi tre versamenti, quindi con questo reclamo chiede il pagamento della somma di 5000,00 euro relativa al mancato pagamento delle ultime tre rate.

In data 16 ottobre 2009 la società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio ha prodotto le proprie difese precisando che dal 1° luglio 2009 la società ha un nuovo presidente ed un nuovo organismo societario. Tra le pratiche rimaste inevase c’è la questione economica del signor Grassini, a tal proposito si deve osservare che l’accordo economico stipulato in data 1°luglio 2008 riporta la firma del signor Maurizio Stucchi, mentre nella premessa è scritto che la società è rappresentata dal signor Fausto Colombo.

In archivio e in Federazione non è stata trovata traccia di delega del Presidente Colombo al signor Stucchi.

Tanto premesso in mancanza di delega, quest’ultimo non poteva sottoscrivere contratti a titolo oneroso in quanto carente di rappresentatività.

In data 30 ottobre 2009 il signor Grassini replicava alle controdeduzioni della società precisando che  a seguito di un colloquio telefonico avuto con il signor Stucchi, veniva appurato che esisteva agli atti della società la delega alla firma per lo stesso, come verificato preventivamente presso gli uffici della Federazione e confermato da tutti i documenti firmati inerenti all’attività svolta in società.

Il Collegio esaminata la documentazione osserva che la società non ha sufficientemente provato la circostanza della mancanza di delega del sig. Maurizio Stucchi,inoltre il regolare deposito del contratto supera ogni ostacolo.

Il Collegio deve precisare che il ricorso può essere accolto parzialmente poiché la somma richiesta di 5000,00 euro non corrisponde a quanto pattuito in contratto.

Infatti l’asserito mancato pagamento delle ultime tre rate corrisponde ad una somma di 3500,00 euro come stabilito con l’accordo economico stipulato tra le parti.

P.Q.M.

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società U.S.G.C. Bellusco di pagare all’allenatore Grassini Fabio la somma di euro 3500,00 oltre gli interessi equitativamente calcolati pari ad euro 87,50 per un importo complessivo di euro  3587,50.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

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