F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all. Franco GUERINI / A.C. TELGATE (115/78) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 2/04/2008, l’allenatore di Base

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA: all. Franco GUERINI / A.C. TELGATE

(115/78)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Andrea FRANCHINI

Con ricorso del 2/04/2008, l’allenatore di Base Franco Guerini, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da

parte della A.C. Telgate il pagamento della somma di €. 2.000,00 relativo ai mesi di novembre e dicembre 2007 e gennaio, febbraio e marzo 2008, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazone monetaria, in forza di scrittura privata redatta nel mese di giugno 2007, di cui non si fornisce copia, che prevedeva la corresponsione di €. 4.000,00 per la conduzione tecnica della 1° squadra, partecipante al Campionato di 3° Ctg.. Il premio di cui sopra doveva essere corrisposto in dieci rate di €. 400,00 ciascuna da corrispondersi ogni mese a partire da settembre ’07

Il ricorrente comunicava altresì, la sottoscrizione della scrittura privata nel giugno del 2007, di cui non ha mai ricevuto copia della stessa, di essere stato esonerato verbalmente dal Presidente sig. Austoni il giorno 23/10/2007 alla presenza del Direttore Sportivo sig. Sora e dell’allenatore in 2° sig. Pozzoni, di aver percepito €. 400,00 il giorno 11/10/2007, relativamente al mese di settembre ed €. 800,00 con assegno n. 320199709902 della Banca Intesa filiale di Telgate, e che in data 15/11/2007 ha restituito €. 400,00 in contanti alla Società per il tramite del massaggiatore della stessa sig. Testi Andrea.

Il ricorrente, ancora, allegava al ricorso distinte di gare, articoli di giornali e foto dello stesso per dimostrare la sua attività con la A.C. Telgate, nonché lettere di sollecito di pagamenti inviate alla Società.

Da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio è risultato che l’accordi tipo tra il ricorrente e la A.C. Telgate non è stato depositato presso il C.R. Lombardia L.N.D..

La società convenuta, regolarmente  invitata con raccomandata del 23/04/2008, da parte del Segretario  di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre.

Questo Collegio, alla luce della documentazione in atti, richiedeva alla Procura Federale della F.I.G.C. di verificare l’esistenza di un accordo economico sottoscritto dal ricorrente Guerini Franco con la A.C. Telgate se risulti vero il pagamento della somma di €. 800,00 ricevuti dal predetto allenatore ed, in caso affermativo, a quale titolo la stessa sia stato corrisposto.

La Procura Federale, in data 7/01/2010, relaziona sulla richiesta avanzata da questo Collegio Arbitrale, concludendo che risponde a verità l’esistenza dell’accordo sottoscritto tra l’allenatore Guerini Franco e la A.C. Telgate, non depositato dal Presidente in quanto “intendeva considerare in prova il tecnico Guerini per un non meglio precisato periodo di tempo”, che l’accordo prevedeva l’importo totale di €. 4.000,00 e che solo €. 800,00 erano state pagate all’allenatore .

Tutto ciò premesso, questo Collegio decide di accogliere il ricorso proposto dall’allenatore Guerini Franco in quanto è stato provato l’esistenza di accordo tipo tra le parti

.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Telgate di corrispondere all’allenatore Guerini Franco la somma di €. 2.000,00 relativamente alle rate scadute, novembre 2007 a marzo 2008, oltre ad €. 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per una somma complessiva di €. 2.010,00.

Dalla data della delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..

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