F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010   VERTENZA:all.Giovanni TROPEA / A.C.D. CALCIO ACI S.FILIPPO   ( 125/89 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Mauro DALL’AGLIO   L’allenatore Giovan

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

  VERTENZA:all.Giovanni TROPEA / A.C.D. CALCIO ACI S.FILIPPO

  ( 125/89 )

ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Mauro DALL’AGLIO

 

L’allenatore Giovanni Tropea, con domanda del 9 maggio 2009, ha chiesto al presente Collegio il riconoscimento delle scadenze insolute come da accordo economico sottoscritto tra questi e la ACD Calcio Aci S. Filippo e regolarmente depositato il 27 Ottobre 2008 presso il Comitato Regionale Sicilia.

Il contratto prevedeva l’assunzione del sig. Giovanni Tropea in qualità di allenatore della prima squadra della suddetta società che partecipava al campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2008/2009.

L’accordo prevedeva un rimborso spese complessivo di 5.000,00 euro suddiviso in due ratei. Il primo versamento di 2.500, 00 euro alla sottoscrizione dell’accordo. La metà restante in ulteriori tre ratei entro la fine della stagione calcistica.

Nella domanda fatta a questo Collegio il sig. Giovanni Tropea richiede il pagamento della somma complessiva di 2.500,00 euro come saldo del premio di tesseramento oltre agli interessi di mora maturati.

La società ACD Calcio Aci S. Filippo, invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio,  ha rispedito al mittente la presente raccomandata che conteneva la nostra richiesta e nulla ha contro dedotto.

  P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore sig. Giovanni Tropea e obbliga la società al pagamento della somma di 2.500,00 euro oltre agli interessi di mora.

Nulla infine è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art. 8 comma 15 del CGS.

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