F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA:all. Domenico MORO / A.C. VOLUNTAS OSIO SOTTO  ( 13/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 4/07/2009, l’allenato

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA:all. Domenico MORO / A.C. VOLUNTAS OSIO SOTTO 

( 13/90 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso del 4/07/2009, l’allenatore professionista di 2° Ctg. Domenico MORO,  iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della A.C. VOLUNTAS OSIO SOTTO il pagamento della somma di €. 3.500,00 a saldo delle sue spettanze, oltre gli interessi di  mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente allegava copia del  contratto sottoscritto dalle parti con il quale veniva riconosciuto, a decorrere dal 12/09/2008 e fino al 30/06/2009, un premio di tesseramento da corrispondere in 4 rate nel seguente modo:

1- €. 2.000,00 al 30 ottobre; 2 - €. 2.000,00 al 30 dicembre; 3 - €. 2.000,00 al 28 febbraio; 4 - €. 1.500,00 al 30 maggio, oltre al rimborso spese viaggi come per legge.

Veniva, altresì, allegato copia della richiesta emissione tessera di Tecnico, datata 12/03/2008.

Da accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale emergeva che il contratto veniva depositato, presso il Comitato Regionale Lombardia L.N.D., il 13/11/2009.

Il Segretario di questo Collegio, inoltre, con raccomandata del 30/09/2009, notificava alle parti il ricorso proposto per le eventuali controdeduzioni scritte.

La Società convenuta contro deduceva con raccomandata del 9/10/2009, indirizzata a questo Collegio Arbitrale e al ricorrente, sostenendo che questi “nulla ha da pretendere in quanto il contratto da noi sottoscritto, che alleghiamo, è stato interamente onorato con pagamento in contanti come dal sig. Domenico Moro preteso il tutti i 6 anni che è rimasto con noi”.

Le controdeduzioni di cui sopra non sono mai pervenute a questo Collegio ma, solo per il tramite del ricorrente Moro.

Con raccomandata del 19/10/2009, il ricorrente ribadiva a quanto comunicato dalla Società A.C. Voluntas Osio Sotto, smentendo “categoricamente alle dichiarazioni fatte dal Presidente Cornelli Giambattista con la raccomandata del 9/10/2009, in quanto non mi sono state mai pagate le rate scadute il 28 febbraio 2009 di €. 2.000,00 e il 30/05/2009 di €. 1.500,00”.

Dalla documentazione in possesso di questo Collegio Arbitrale il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Società A.C. Voluntas Osio Sotto, non ha fornito alcuna prova documentale dell’avvenuto pagamento delle rate richieste dal ricorrente ed ammontante ad €. 3.500,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Voluntas Osio Sotto di corrispondere all’allenatore Moro Domenico la somma di €. 3.500,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009, oltre ad € 11,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.511,00.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Dalla data della delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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