F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA:all.:Carlo MARINI / A.S. SPEZZANO ALBANESE ( 34/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 5/08/2009, l’allenatore diletta

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA:all.:Carlo MARINI / A.S. SPEZZANO ALBANESE

( 34/90 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

Con ricorso del 5/08/2009, l’allenatore dilettante Carlo MARINI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S. Spezzano Albanese nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della 1^ squadra, partecipante al Campionato di 1^ Ctg. del Comitato Regionale Calabria L.N.D.-

Il ricorrente precisava che con scrittura privata del 10/11/2008, la sopra citata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuo di tesseramento di € 4.000,00, oltre rimborso spese viaggi come per legge

Pertanto, il reclamante Marini non avendo ancora ricevuto la somma di € 2.400,00, a saldo di quanto pattuito, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S. Spezzano Albanese di corrispondergli la somma di € 2.400,00 oltre agli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.

 Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta del 12/11/2009 della Segretaria di questo Collegio Arbitrale, in data 16/11/2009, ha trasmesso copia del contratto in questione debitamente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato anche che la A.S. Spezzano Albanese, regolarmente invitata con raccomandata in data 6/10/2009, da parte della Segreteria di questo Collegio e ricevuta in data 15/10/2009, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento sulla base del contratto sottoscritto e dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S. SPEZZANO ALBANESE di corrispondere all’allenatore Carlo MARINI la somma di €. 2.410,00 relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009, per € 2.400,00 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00..

A tale cifra andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

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