F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all. Antonio MIRARCHI / POL. ADRANO CALCIO ONLUS ( 55/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICIi e Sergio FINCATTI Con ricorso del 1° ottobre 2009 l’allenat
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010
VERTENZA: all. Antonio MIRARCHI / POL. ADRANO CALCIO ONLUS
( 55/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICIi e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 1° ottobre 2009 l’allenatore dilettante signor Antonio Mirarchi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore dei portieri della prima squadra della Polisportiva Adrano Calcio, militante nel campionato di Serie D nella stagione sportiva 2008/2009.
Nel ricorso il signor Antonio Mirarchi precisa che, con regolare scrittura privata del 24 giugno 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) in dieci rate e più precisamente € 1.400,00 mensili a decorrere dal settembre 2008 sino al giugno 2009.
Con il reclamo in esame, il signor Antonio Mirarchi chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva Adrano Calcio di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) oltre ad € 2.880,00 (duemilaottocentoottanta/00) quali spese per viaggi come da prospetto in calce al ricorso stesso. Sui predetti importi vengono richiesti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell’8 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Polisportiva Adrano Calcio, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 14 dicembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 18 successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non potendo riconoscere per intero le spese di viaggio avendo riscontrato che la distanza calcolata dal ricorrente ( Km. 300) non corrisponde a quella certificata dall’ ACI (Km. 249 escluso tratto mare per il quale però andavano presentati i relativi biglietti dei traghetti) ed il costo del carburante è stato calcolato ad
€ 0,30 e non € 0,25 come in analoghe vertenze
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Polisportiva Adrano Calcio di corrispondere all’allenatore signor Antonio Mirarchi la complessiva somma di € 6.961,00 (seimilanovecentosessantuno/00) relativa: A) € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009; B) € 1.992,00 (millenovecentonovantadue/00) per le spese di viaggio così come ricalcolate con la distanza chilometrica riveniente dai documenti ACI; C) € 69 (sessantanove/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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