F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010   VERTENZA:all. Giovanni D’ALESSIO  MONTE  / A.S.D. ATLETICO PUTEOLANA 2008   ( 56/90 )   ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO Con

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

  VERTENZA:all. Giovanni D’ALESSIO  MONTE  / A.S.D. ATLETICO PUTEOLANA 2008

  ( 56/90 )

  ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 29/09/2009 l’allenatore professionista di II^ Categoria D’ALESSIO MONTE Giovanni regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, per tramite il suo legale Avv. Giovanni CALABRESE , ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla ASD ATLETICO PUTEOLANA 2008 partecipante al Campionato  di Serie D  2008/2009 di pagargli la somma di € 3000 a saldo del premio di tesseramento oltre gli interessi di mora, rivalutazione valutaria e rimborso indennità chilometrica.

Asserisce che a fronte di accordo stipulato e regolarmente depositato in data 1°/09/2008 la ASD ATLETICO PUTEOLANA 2008 non ha effettuato il pagamento delle nove rate scadute. L’allenatore dichiarava di essere stato esonerato verbalmente il 5-2-2009 e lo stesso inviava comunicazione alla Società di essere a disposizione della stessa sino al termine del Campionato.

La  ASD ATLETICO PUTEOLANA 2008  invitata da questo  Collegio il giorno 14/12/2009 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore  e fa obbligo alla ASD ATLETICO PUTEOLANA 2008  di pagargli la somma di € 3000 a saldo del premio del tesseramento per la stagione sportiva 2008/2009 e  € 45 per gli accessori equamente calcolati, per un totale di € 3045.

Il rimborso per le spese di indennità chilometrica non è stato possibile quantificarlo  in quanto non debitamente  documentato.

L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale.

La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15  del CGS.

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