F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all. Stefano SOTTILI  /  VALLE d’AOSTA CALCIO srl ( 63/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso dell’

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010

VERTENZA: all. Stefano SOTTILI  /  VALLE d’AOSTA CALCIO srl

( 63/90 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso dell’8 ottobre 2009 l’Avv. Alessandro Calcagno legale dell’allenatore signor Stefano Sottili, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Valle d’Aosta Calcio srl, militante nel campionato di Serie D nella stagione sportiva 2008/2009.

Nel ricorso il signor Stefano Sottili precisa che, con regolare scrittura privata del 23 gennaio 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 10.000,00 (diecimila/00) in quattro rate mensili di € 2.500,00 (duemilacinquecento).

Con il reclamo in esame, il signor Stefano Sottili, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Valle d’Aosta Calcio Srl di corrispondergli il saldo con quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00). Sul predetto importo vengono richiesti gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria nonché le spese legali sostenute.

Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta del 3 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera dell’8 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Valle d’Aosta Calcio srl, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 14 dicembre 2009 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, tornata al mittente per compiuta giacenza e pertanto reiterata ad un nuovo indirizzo il 4 febbraio 2010 e ricevuta il 13 successivo, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza

  P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Valle d’Aosta Calcio Srl di corrispondere all’allenatore signor Stefano Sottili la complessiva somma di € 5.050,00 (cinquemilacinquanta/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) ed € 50 (cinquanta/00)per gli interessi legali equitativamente calcolati.

Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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