F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010 VERTENZA: all. Edoardo ARTISTICO / S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE. ( 64/90 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Ivano CORRADA Con ricorso del 1
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 10 Aprile 2010
VERTENZA: all. Edoardo ARTISTICO / S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE.
( 64/90 )
ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Ivano CORRADA
Con ricorso del 13 ottobre 2009, l’allenatore dilettante Edoardo Artistico, adiva a questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto da parte della Società S.S. Lazio Calcio Femminile partecipante nella stagione sportiva 2008/2009, al campionato italiano di serie A2 Femminile, il pagamento di € 11.500,00 a saldo delle sue spettanze per la conduzione tecnica della 1° squadra per € 9.500,00 di premio tesseramento, più un premio promozione di € 1.000,00 ed un premio preparazione di € 2.500,00, fa sapere inoltre di aver percepito un acconto sul premio di tesseramento di € 1.500,00 il 23/12/2008.
La Società ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 16/12/2009, a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha controdedotto.
Il Collegio esaminata la documentazione in atti, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, in quanto nell’accordo-tipo fra Società aderenti alla L.N.D. e allenatori dilettanti, non sono previste somme come premio promozione o premio preparazione e quindi non esigibili, ma solo un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese debitamente documentato.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Edoardo Artistico e fa obbligo alla S.S. Lazio Calcio Femminile, di pagare la somma di € 8.000,00 a saldo del premio di tesseramento più € 206,46 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 8.206,46.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzione previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter. comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS..