LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DEL 24 novembre 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. NAPOLI – Soc. LAZIO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 129 DEL 24 novembre 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. NAPOLI – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la
condotta tenuta al 29° del secondo tempo dal calciatore Julio Cruz (Soc. Lazio) e dal calciatore
Leandro Rinaudo (Soc. Napoli);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, i due calciatori, a giuoco
fermo per la concessione di un calcio di punizione a favore della squadra laziale, si
fronteggiavano nell’area di rigore partenopea, affollata da calciatori di entrambe le formazioni.
Con l’evidente intento di mantenersi a stretto contatto con l’avversario per controllarne i
movimenti, il Rinaudo allargava le braccia, portando il braccio destro all’altezza del capo
dell’antagonista.
In tale frangente, il Cruz morsicava l’avambraccio proteso innanzi al suo volto ed il Rinaudo, a
sua volta, con la mano destra afferrava e tirava i capelli dell’avversario, colpendolo nella zona
temporale e, contestualmente, con il braccio sinistro, gli indirizzava un’energica manata al capo
(le immagini televisive non consentono di accertare inequivocabilmente se l’intento sia stato, o
meno, pienamente conseguito).
L’episodio, esauritosi in pochi attimi, non veniva “visto” dall’Arbitro che, conseguentemente,
non adottava alcun provvedimento disciplinare. Il Direttore di gara, comunque, con un
supplemento di referto richiesto dall’Ufficio, precisava che il calciatore Rinaudo,
nell’immediatezza del fatto, gli aveva esibito un’escoriazione riscontrabile sul braccio destro,
quale conseguenza del morso subito.
La natura “violenta” di tale reciproca condotta non necessita di ulteriori approfondimenti in
considerazione della palese intenzionalità e potenzialità lesiva degli atti compiuti dall’uno (il
morso) e dall’altro (lo strappo ai capelli e le manate indirizzate alla testa), elementi che, per
costante orientamento giurisprudenziale, connotano la rilevanza disciplinare di tali deplorevoli
comportamenti.
Ne consegue l’ammissibilità della proposta “prova televisiva” e la sanzionabilità delle condotte
segnalate nella misura quantificata nel minimo dall’art. 19 comma 4 lettera b) CGS.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Julio
Cruz (Soc. Lazio) e al calciatore Leandro Rinaudo (Soc. Napoli) la squalifica per tre giornate
effettive di gara.