LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.  211 DEL 22 febbraio 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. GENOA  del 14 febbraio 2010

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N.  211 DEL 22 febbraio 2010

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. GENOA  del 14 febbraio 2010

Il Giudice Sportivo,

a scioglimento della riserva di cui al provvedimento del 16 febbraio 2010 (C.U. n. 205);

lette la relazione integrativa del Procuratore federale del 19 febbraio 2010 e le allegate note della

Questura di Torino e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;

rilevato che sostenitori della Soc. Genoa, tra il 15° ed il 30° del primo tempo:

a)  dal  settore  loro  riservato,  effettuavano  un  fitto  lancio  di  petardi,  nonché  di  pezzi  di  sedili

divelti, nel contiguo settore denominato “Curva nord”, occupato dai sostenitori della squadra

avversaria;

b)  entrati  nel  settore  denominato  “Intercinta”,  tentavano  di  abbattere  i  cancelli  divisori  con  la

“Curva  nord”,  scardinandone  uno  e  non  conseguendo  l’intento  per  l’immediato  intervento

delle Forze dell’ordine;

c)  in  quest’ultimo  contesto,  colpivano  con  un  artifizio  pirotecnico  (presumibilmente  un

“fumogeno”) un agente di Polizia, cagionandogli ustioni di II° e III° grado  in zona  toracica,

giudicate guaribili in quaranta giorni;

rilevato  altresì  che  sostenitori  della  Soc.  Juventus,  nelle  medesime  circostanze,  facevano

esplodere alcuni petardi, lanciandone altri nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 

COMUNICATO UFFICIALE N.  211 DEL 22 febbraio 2010 

considerata  la  rilevanza  disciplinare  di  tali  comportamenti  e  valutata  ai  fini  sanzionatori  la

sussistenza, per entrambe le Società, delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, n. 1, lettere a) e

b) CGS, per avere  svolto una  idonea attività di prevenzione e di collaborazione con  le  forze di

Polizia;

 visto l’art. 14, nn. 1,2,e 5 CGS, 

delibera

di  infliggere alla Soc. Genoa  la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida ed alla Soc.

Juventus la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.

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