LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87/DIV DEL 19 GENNAIO 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com
e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 87/DIV
DEL 19 GENNAIO 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA VIBONESE – CISCO ROMA DEL 10 GENNAIO 2010 E RECLAMO
SOCIETA’ CISCO ROMA (Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Cisco Roma in ordine alla
regolarità della gara indicata in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie
competenze,
o s s e r v a
- che la società Cisco Roma ha motivato il predetto reclamo sostenendo la irregolarità
del tesseramento del calciatore Beccaria Alessandro della società Vibonese inserito in
distinta ed utilizzato durante la gara, con conseguente richiesta della sanzione
sportiva della perdita della gara a carico della società Vibonese;
- che sulla base dei motivi del ricorso, si è proceduto alla verifica della regolarità del
tesseramento del predetto calciatore, anche mediante interpello dell’ufficio
tesseramento della Lega;
- che all’esito di tali accertamenti è risultata del tutto regolare la posizione del predetto
calciatore Beccaria Alessandro, in merito al suo tesseramento ed alla conseguente
partecipazione alla gara in premessa.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dalla società Cisco Roma confermando il risultato
della gara conseguito sul campo (Vibonese 2 – Cisco Roma 1).
- La tassa va addebitata.