CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2010 promosso da: Sig. Maurizio Rostain contro Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2010 promosso da: Sig. Maurizio Rostain contro Federazione Italiana Pallacanestro
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
(Presidente)
Prof. Avv. Angelo Piazza
(Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
(Arbitro)
riunito in conferenza personale il 20 aprile 2010 in Roma, presso la sede dell’arbitrato, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 2308 del 3 dicembre 2009) promosso da: Sig. Maurizio Rostain, con l’Avv. Mattia Grassoni parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, con l’Avv. Prof. Guido Valori e l’Avv. Paola M.A. Vaccaio parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 3 dicembre 2009 (prot. n. 2308), il sig. Maurizio Rostain (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP” o la “parte intimata”) avverso la decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro emessa in data 10 novembre 2009, con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso il provvedimento in data 31 luglio 2009 del Commissario del Comitato Italiano Arbitri che lo ha escluso dalla lista degli arbitri di Legadue per motivi tecnici e lo ha inserito in quella degli arbitri Fuori Quadro; formulando, contestualmente, istanza di sospensione dell’efficacia della predetta decisione, “con conseguente reinserimento del ricorrente nelle liste degli arbitri abilitati a dirigere le gare di Legadue per la stagione 2009-2010”. Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Angelo Piazza. Con ordinanza in data 9 dicembre 2009 prot. n. 2324, il Presidente del Tribunale, rilevato che era in corso la costituzione del Collegio arbitrale, giudice naturale della misura cautelare; “rilevato, altresì, che il danno del quale si chiede di porre riparo con l’intervento presidenziale può conseguire adeguata tutela innanzi al Collegio arbitrale, nel momento della costituzione dello stesso”, rigettava l’istanza cautelare. Con memoria depositata in data 28 dicembre 2009, prot. n. 2440, si costituiva la FIP, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda cautelare e per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’istanza promossa dal ricorrente, per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto “con conferma dei provvedimenti tutti impugnati. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa, e
vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”. La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Prof. Avv. Angelo Piazza e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, il quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale svolgeva la prima udienza il 1 febbraio 2010. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio arbitrale invitava, quindi, i difensori delle parti alla discussione. Il legale della parte istante di riportava agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e replicando alla memoria difensiva della parte intimata. Concludeva insistendo per l’accoglimento delle proprie domande. Il legale della parte intimata insisteva sulle eccezioni di tardività della presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale. Nel merito si riportava agli scritti difensivi, rispondendo agli argomenti svolti dalla parte istante e concludendo come in atti. Dopo aver sentito anche il sig. Rostain rilasciare delle dichiarazioni in relazione alla presente controversia, il Collegio arbitrale concedeva termine al 10 febbraio 2010 alla parte ricorrente per il deposito di memoria sull’eccezione di inammissibilità proposta dall’intimata FIP e a quest’ultima termine sino al 16 febbraio 2010 per il deposito di memoria di replica. Il Collegio si riservava la decisione, non ravvisando la necessità di risentire i difensori delle parti, avendo questi ultimi già preso posizione, in contraddittorio fra loro, su tutte le questioni, anche di merito, sottoposte all’esame del Collegio arbitrale. Con ordinanza in data 1 febbraio 2010 prot. n. 262, il Collegio rigettava l’istanza cautelare proposta dal sig. Rostain.
DIRITTO
1. Il Collegio, preliminarmente e con riferimento all’eccezione, sollevata dall’intimata FIP, di inammissibilità dell’istanza proposta dal Sig. Rostain, ritiene di esaminare i profili della controversia sottoposta al suo giudizio che rientrano nella competenza arbitrale ex art. 2 del Codice. Dagli atti di causa risulta con chiarezza che il ricorso dell’istante è diretto a ottenere, in via cautelare urgente, la sospensione dell’efficacia “delle decisioni della Commissione Giudicante Nazionale del 30 settembre 2009, della Corte Federale del 10 novembre 2009 e del provvedimento di esclusione dalla lista degli arbitri di Legadue del 5 agosto 2009, con conseguente reinserimento del ricorrente nelle liste degli arbitri abilitati a dirigere le gare di Legadue per la stagione 2009-2010”; e, nel merito, “accertate le violazioni sopra eccepite, in accoglimento del presente gravame, previo occorrendo annullamento e/o revoca dei provvedimenti impugnati, come in narrativa individuati, …ordinare la riammissione l’esponente nella lista degli arbitri abilitati a dirigere le gare di Legadue per la stagione 2009-2010”. Le censure articolate dall’istante e le conclusioni dallo stesso rassegnate riguardano atti emessi dalla FIP, con la richiesta correlata di “riammissione nella lista degli arbitri di Legadue”. In altri termini, l’istante chiede in concreto una rivalutazione della controversia svoltasi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva Federale che sfoci in un annullamento degli atti della cui illegittimità si duole. Questo Collegio ritiene che l’istanza sia infondata; in disparte ogni valutazione attinente alla natura della controversia in esame ai fini di valutarne la deferibilità alla competenza arbitrale ex art. 2 del Codice, nell’ottica del quale il TNAS non può essere ritenuto «organo di giustizia superfederale di 3° grado», amministrando gli arbitrati (art. 1, comma l, Codice TNAS), funzionalmente idonei a derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma primo, della legge n. 280/2003. 2. L’istante chiede al Collegio Arbitrale l’annullamento dei provvedimenti impugnati innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, riproducendo, ampliandole, le medesime censure già sollevate innanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, che ha emesso la decisione in data 30 settembre 2009 n. 68, e innanzi alla Corte Federale, che ha emesso la pronuncia in data 11 novembre 2009 n. 37. Per quanto concerne, in particolare, la delibera n. 338/2009 adottata in data 14 giugno 2009 dal Consiglio Federale, va rilevato, disattendendo l’eccezione di inammissibilità per tardività, formulata sul punto dall’intimata FIP, e in applicazione dei principi elaborati sul tema dalla giurisprudenza amministrativa, che essa, quale atto presupposto, è stata impugnata tempestivamente dal ricorrente. La tempestività dell’impugnazione di tale atto si determina, infatti, avendo riguardo al momento in cui, realizzandosi l’effettiva e concreta lesione degli interessi del ricorrente, è sorto l’interesse all’impugnazione stessa. Nel caso di specie, tale lesione è avvenuta, in modo concreto ed effettivo, solo, successivamente, con l’adozione del provvedimento, comunicato con raccomandata in data 31 luglio 2009, pervenuta all’interessato in data 5 agosto 2009, di esclusione del ricorrente medesimo dalla lista degli arbitri di Legadue e l’inserimento in quella degli arbitri Fuori Quadro. L’impugnazione, pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta. Le censure sollevate dall’istante avverso tale delibera vanno, però, disattese, perché non sono idonee a contestarne la legittimità. La delibera, infatti, rappresenta l’espressione del legittimo esercizio delle potestà discrezionalmente spettanti alla Federazione nell’ambito delle sue competenze, dirette a perseguire il fine, con esse coerente, di salvaguardare il corretto, regolare, svolgimento dell’attività sportiva. 3. Non sussistono neanche gli altri vizi lamentati dall’istante avverso la delibera di esclusione del ricorrente stesso dalla lista degli arbitri di Legadue e l’inserimento nella lista degli arbitri Fuori Quadro e avverso le valutazioni effettuate in relazione al suo operato di arbitro. L’attinenza al merito e all’opportunità dell’azione federale che caratterizzano, in particolare e con specifico riferimento ai predetti provvedimenti impugnati di esclusione e di valutazione, le censure contenute nell’istanza proposta innanzi a questo Collegio, sono state, peraltro, già valutate, ai fini della loro infondatezza, anche avuto riguardo al ruolo svolto dagli Istruttori Tecnici e, comunque, della loro inammissibilità, nella decisione della Corte Federale, che anche su tale specifico aspetto, è correttamente motivata in fatto e immune da vizi logici e giuridici e va, quindi, confermata. 4. Infondati sono, infine, i motivi di doglianza attinenti all’eccepita incompetenza del Commissario CIA ad adottare i provvedimenti impugnati. Come rilevato anche nella decisione della Corte Federale, il Commissario, per effetto della sua nomina in base all’art. 6 bis del Regolamento CIA, avvenuta “...con provvedimento che comporta l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Direttivo…”, era, pertanto, l’unico organo competente a esercitare, legittimamente, “ con le funzioni del Consiglio Direttivo del CIA…”, il potere di valutare le liste di chiusura e di adottare il provvedimento di retrocessione. 5. In conclusione, l’istanza in epigrafe, deve essere rigettata. Giusti motivi inducono a disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio arbitrale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1) rigetta l’istanza d’arbitrato prot. n. 2308 del 3 dicembre 2009 in epigrafe, proposto dal sig. Maurizio Rostain;
2) conferma l’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIP, meglio indicata in premessa; 3) compensa fra le parti le spese di lite; 4) pone a carico delle parti, in uguale misura tra loro e con il vincolo di solidarietà, il ricorrente al pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in € 2000,00 (Euro duemila/00), oltre accessori e spese; 5) pone a carico delle parti — sig. Maurizio Rostain e FIP — il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 6) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 20 aprile 2010 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Angelo Piazza
F.to Massimo Zaccheo