CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  15 aprile 2010 promosso da: Polisportiva Alghero S.r.l. contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del  15 aprile 2010 promosso da: Polisportiva Alghero S.r.l. contro Federazione  Italiana Giuoco Calcio

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco Presidente

Prof. Avv. Alberto Zito Arbitro

Dott. Giancarlo Castiglione Arbitro

In data 15 aprile 2010, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente LODO Nel procedimento di arbitrato (prot. n°0165 del 21.1.2010) promosso da: Polisportiva Alghero S.r.l., con l’Avv.to Gianni Emilio Censori. Parte istante CONTRO

Federazione Italiana Giuoco Calcio-FIGC, con gli Avv.ti Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli.

Parte intimata Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1° piano - stanza 1.54 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 + 39 06 3685 7910 - fax +39 06 3685 7104 tribunale.arbitrale@coni.it - www.coni.it Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Coni

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

In relazione alle formalità di ammissione ai campionati professionistici 2009/2010 – e, in particolare, agli adempimenti concernenti il deposito entro il 30.6.2009 dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio sindacale, in ordine al pagamento del contributi ENPALS, ritenute IRPEF e del fondo di fine carriera, relativi ad emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Italiana calcio professionistico – fu contestato alla Polisportiva Alghero S.r.l., per responsabilità diretta, ed al Sigg.ri Accardo, Pittalis, Glorico “DI NON

AVER DEPOSITATO ENTRO IL TERMINE DEL 30.6.2009, L’ATTESTAZIONE PREVISTA.”. Ai Sigg.ri Accardo, Pittalis e Glorico fu contestata la violazione dell’art. 8, comma 5 del CGS, in relazione ai par. III. lett. B-4 dell’alleg. A del CU 142/A del 28.5.2009, con sei mesi di inibizione per ciascun dirigente deferito; Alla Polisportiva Alghero S.r.l. la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS per quanto ascritto ai propri legali rappresentanti, con l’irrogazione di un punto di penalizzazione. La Commissione disciplinare nazionale, investita del ricorso dai penalizzati, escluse la violazione ritenendo non violato il termine fissato per il deposito dei documenti. La Corte di Giustizia Federale, adita con l’impugnazione del Procuratore federale, confermò la sanzione, con esclusione di responsabilità per i Sigg.ri Pittalis e Glorico – non potendo, costoro, essere coinvolti per la sola qualità di legali rappresentanti mentre non avevano sottoscritto alcun atto dichiarativo - riaffermando gli inadempimenti delle norme regolamentari: sottolineando che, in effetti, entro la rata del 30.6.2009, era stata depositata dichiarazione solo apparentemente esaustiva: non v’era in essa, alcun cenno alla rateazione richiesta -concessa solo successivamente – né, ovviamente, la necessaria, dovuta documentazione. Il procuratore federale, tra l’altro, aveva fatto riferimento, per avvalorare il gravame proposto, anche ad un pagamento di oltre novemila euro in data successiva al 30.6.2009, a dimostrazione della consapevolezza, in capo alla Polisportiva Alghero S.r.l., della violazione commessa. Ma, sul punto, le parti sanzionate opponevano che quella somma era dovuta per “voci” il cui adempimento era da effettuarsi in data successiva al 30.06.2009. All’udienza del 15.4.2009, le parti in epigrafe hanno discusso la controversia, illustrando diffusamente le proprie tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla resistente FIGC in ragione della mancata notifica, nei suoi confronti, dell’istanza di arbitrato. L’eccezione non può essere accolta. È sufficiente, al riguardo, considerare che la FIGC – costituitasi in giudizio – ha articolato le proprie difese in termini assolutamente esaustivi, inducendo così il Collegio ad escludere che la mancata notifica dell’istanza di arbitrato abbia in qualsiasi misura, impedito la difesa delle proprie ragioni. Conseguentemente, in aderenza a principi di logicità e, tra l’altro, alla giurisprudenza di legittimità - che si condivide (cfr. ex multis, deduttivamente, Cass. 590/99; 3335/2002; 1116/2003) - deve convenirsi che il vizio denunziato non ha prodotto alcun effetto concreto sicché l’eccezione ad esso connessa è superata; e, allo stato, inammissibile. Nel merito, il Collegio rileva che la Polisportiva Alghero S.r.l. – società istante –riconosce sostanzialmente che all’atto del deposito in data 30.6.2009, nonostante l’espressa dichiarazione “CHE LA SOCIETA’, ALLA DATA ODIERNA, HA EFFETTUATO TUTTI I VERSAMENTI DELLE RITENUTE IRPEG, DEI CONTRIBUTI ENPALS E DEL FONDO FINE CARRIERA, RELATIVI AGLI EMULEMENTI DOVTI FINO AL MESE DI APRILE 2009 COMPRESO, AI TESSERATI, DIPENDENTI E COLLABORATORI ADDETTI AL SETTORE SPORTIVO CON CONTRATTI RATTIFICATI DALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTI” e nonostante il “nota bene”, secondo cui entro il medesimo termine del 30.06.2009 la società avrebbe dovuto “IN CASO DI TRANSAZIONE E/O ACCORDI PER RATEAZIONI, DEPOSITARE PRESSO LA CO.VI.SO.C., ANCHE MEDIANTE FAX, I MEDESIMI ATTI DI TRANSAZIONE E/O RATEAZIONE UINITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVEUNTO PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE AL 30.4.2009; IN CASO DI ACCORDI DI DILAZIONE CONCESSI DAGLI ENTI IMPOSITORI, DEPOSITARE PRESSO LA CO.VI.SO.C., ANCHE MEDIANTE FAX, LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STESSI”, in effetti, alla data del 30.6.2009 la rateazione non era stata ancora concessa e conseguentemente, non era stata ancora corrisposta la prima rata. Orbene, rilevato – per quel che può valere- che la previsione regolamentare concerneva sia gli atti di transazione che gli atti relativi alla eventuale rateazione – potendo, quindi, essere concesse entrambe od una sola – deve prendersi atto che non è in discussione – per mancanza di contestazione – che alla data del 30.6.2009 la documentazione richiesta – e perciò le somme dovute – non era stata depositata. In definitiva, la Polisportiva Alghero S.r.l. concreta le proprie doglianze sul punto affermando che, avendo successivamente provveduto al deposito degli atti conseguenti, le sanzioni, e, soprattutto, la penalizzazione di un punto, si ponevano come del tutto eccessive, essendosi verificato, sia pur tardivamente, il sostanziale adempimento dei doveri societari. Ma la deduzione – cui può, semmai, essere riconosciuto un valore in termini diversi da quelli cui la Polisportiva Alghero S.r.l. tende (es: motivi di opportunità e di equità in riferimento alle spese) – non consente di incidere in alcun modo sul giudizio negativo formulato quanto al ricorso della società sanzionata, attesa la chiarezza della norma e l’innegabile sua violazione. Ed invero, nell’indicare gli adempimenti dei soggetti interessati all’ammissione al campionati professionistici 2009/2010 (comunicato ufficiale N°142/A), al numero 6 si prevede l’obbligo di: “DEPOSITARE PRESSO LA CO.VI.SO.C., ANCHE MEDIANTE FAX UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTATE DELLA SOCIETA’ E DAL SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE O DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEI TRIBUTI IRES, IRAP, ED IVA ESPOSTI NELLE RELATIVE DICHIARAZIONI, RIFERITI AI PERIODI DI IMPOSTA TERMINATI ENTRO IL 31.12. DEGLI ANNI 2003-2004-2005-2006-2007. PER LE SUDDETTE ANNUALITA’ E PER LE PRECEDENTI, LE SOCIETA’ DEVONO, ALTERSI’, DICHIARARE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEGLI STESSI TRIBUTI, RELATIVI AD ATTI DIVENUTI DEFINITIVI CON CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA ENTRO IL 30.4.2009. IN CASO DI TRANSAZIONI E/O DI ACCORDI PER RATEAZIONI, LE SOCIETA’ DEVONO DEPOSITARE PRESSO LA CO.VI.SO.C., ANCHE MEDIANTE FAX, I MEDESIMI ATTI DI TRANSAZIONE E/O DI RATEAZIONE, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE ATESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE AL 30.4.2009”. E all’ultimo comma del menzionato n°6, si dispone: “L’INOSSERVANZA DEL SUDDETTO TERMINE, ANCHE CON RIFERIMENTO AD UNO SOLTANTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAI PUNTI 2-3-4-5-6-7 (e quindi, il citato n°6) COSTITUISCE ILLECITO DISCILPLINARE ED E’ SANZIONATA, SU DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, DAGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA, CON LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA PER CIASCUN INADEMPIMENTO A SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2009-2010”. Ne consegue che, accertato l’inadempimento innanzi esaminato, non è dato al Collegio sindacare né l’entità della sanzione stabilita, né la sua opportunità. Ma non è superfluo sottolineare, per un verso, la maggiore severità della precedente disciplina e, per altro verso, che l’intero sistema “normativo- sanzionatorio” è finalizzato, in tutta evidenza, all’espletamento regolare dei “campionati professionisti”. Regolarità assicurata solo dal rispetto di date precise per gli adempimenti, senza le quali l’ordinato svolgimento sarebbe del tutto impraticabile. Conclusivamente, accertato, nella fattispecie, che alla data del perentorio termine del 30.6.2009 la documentazione prevista come necessaria non era stata depositata – e non poteva esserlo perché neppure era stata concessa la richiesta rateazione, a nulla rilevando la prova dei versamenti di denaro acclusi alla domanda di rateazione (che avrebbe potuto essere concessa oppur no) – si era perfezionata la fattispecie illegittima sanzionabile dagli organi preposti. Infondate, dunque, sono le doglianze della Polisportiva Alghero S.r.l. così come proposte nel loro complesso oggettivo e soggettivo: ed il ricorso relativo va respinto. Vale aggiungere che non ha pratico rilievo la circostanza che il versamento di Euro 9.579,50 (avvenuto dopo la scadenza del termine perentorio e che dimostrerebbe, secondo la Procura federale, la violazione del termine) si riferisca a quanto dovuto alla data del maggio 2009, e non dell’aprile 2009, oggetto dell’incolpazione, atteso che per le considerazioni ampiamente esposte, la consumazione dell’illecito è sicuramente avvenuta con l’inosservanza del termine del 30.6.2009, in relazione a quanto dovuto sino all’aprile 2009. Su piano meramente equitativo il Collegio ritiene di compensare le spese di procedura ed assistenza difensiva, considerata la fattiva condotta della società nel periodo immediatamente successivo alla data perentoria violata. Sono poste a carico della società soccombente, Polisportiva Alghero S.r.l., con il vincolo della solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in complessivi Euro tremila/00 (3.000,00), ai sensi della tabella B.2b.2.1.a. (controversia non avente natura economica o risarcitoria). Sono posti a carico delle parti (polisportiva Alghero S.r.l. e FIGC) i pagamenti dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. P.Q.M.

Il Collegio definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge l’impugnazione della Polisportiva Alghero S.r.l.; 2. compensa tra le parti le spese di procedimento e per assistenza difensiva; 3. pone a carico della Polisportiva Alghero S.r.l., con vincolo della solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti – polisportiva Alghero S.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 15.4.2010, in Roma, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Angelo Grieco

F.to Alberto Zito

F.to Giancarlo Castiglione

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