COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/11/09 ACQUI – BORGOROSSO ARENZANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 22/11/09 ACQUI – BORGOROSSO ARENZANO
Il Giudice Sportivo,
- Considerato che la società Borgorosso Arenano non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso;
- Visto l’art. 33, comma 5, del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1) Di dichiarare inammissibile il reclamo
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Acqui – Borgorosso Arenzano 2-1
3) Di addebitare sul conto della società calcio Borgorosso Arenzano la tassa di reclamo.