COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 29/11/09 FLAMINIA CIVITACASTELLANA – ARZACHENA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 16/12/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 29/11/09 FLAMINIA CIVITACASTELLANA - ARZACHENA
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla "A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA"
osserva:
- la società reclamante chiede che alla "ARZACHENA" sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, 5° comma, lettera a) del C.G.S., per avere un proprio calciatore, CHINA GIULIO, preso parte alla gara di cui all'oggetto con la maglia numero 6 malgrado lo stesso fosse stato squalificato per una giornata di gara con Comunicato Ufficiale n. 74 del 18 novembre 2009.
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dagli accertamenti eseguiti da questo Giudice è risultato che il China, espulso dal campo nel corso della gara "Castelsardo" - "Arzachena", disputatasi il 15 novembre 2009, non aveva, all'atto della partecipazione alla gara di cui all'oggetto, ancora scontato la sanzione inflittagli con il suindicato C.U..
L'aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato comporta la punizione sportiva di cui all'art. 17, 5° comma, lettera a) del C.G.S.
P.Q.M.
delibera:
1. di accogliere il reclamo;
2. di infliggere alla "ARZACHENA" la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio:"A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA" - "ARZACHENA": 3 - 0;
3. di non addebitare la tassa di reclamo.