COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2009 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 07 OTTOBRE 2009 CASALE –
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2009
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 07 OTTOBRE 2009 CASALE – VALLE D’AOSTA
Il Giudice Sportivo,
- Letto il reclamo della Società Casale Calcio, fatto pervenire a seguito di tempestivo
preannuncio, con il quale si deduce l’irregolare posizione del calciatore JOUENNE Albert
Didier (tesserato Valle D’Aosta)
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va accolto.
E’ risultato infatti che il calciatore JOUENNE Albert Didier alla data del 07/10/2009 non risultava
tesserato per la Valle D’Aosta Calcio come risulta da notificazione dell’Ufficio Tesseramento in
data 15/10/2009.
La irregolare accertata posizione del calciatore, comporta, ai sensi dell’art.17, comma 5, lett.a)
del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara;
P.Q.M.
1) In accoglimento del proposto reclamo, infligge alla società Valle D’Aosta la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0.