COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2009 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 07 OTTOBRE 2009 CASALE –

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.lnd.it e sul

Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2009

Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

GARA DEL 07 OTTOBRE 2009 CASALE – VALLE D’AOSTA

Il Giudice Sportivo,

- Letto il reclamo della Società Casale Calcio, fatto pervenire a seguito di tempestivo

preannuncio, con il quale si deduce l’irregolare posizione del calciatore JOUENNE Albert

Didier (tesserato Valle D’Aosta)

OSSERVA

Il reclamo è fondato e va accolto.

E’ risultato infatti che il calciatore JOUENNE Albert Didier alla data del 07/10/2009 non risultava

tesserato per la Valle D’Aosta Calcio come risulta da notificazione dell’Ufficio Tesseramento in

data 15/10/2009.

La irregolare accertata posizione del calciatore, comporta, ai sensi dell’art.17, comma 5, lett.a)

del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara;

P.Q.M.

1) In accoglimento del proposto reclamo, infligge alla società Valle D’Aosta la punizione

sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0.

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