COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 22/03/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ARA DEL 19/03/2010 VI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°87 del 22/03/2010
Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
ARA DEL 19/03/2010 VIRTUS CASARANO – ROSARNO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara di cui in epigrafe è stata definitivamente sospesa
dall’Arbitro al 6° del secondo tempo, quando le squadre erano sul punteggio di 6-0 a favore
della società VIRTUS CASARANO, perché la società ROSARNO, che si era presentata in
campo con 8 calciatori effettivi, a seguito dell’infortunio di due di essi rimaneva in campo 87
con soli 6 calciatori e, quindi era impossibilitata a proseguire l’incontro per mancanza di
numero minimo regolamentare;
- considerato che alla società ROSARNO deve essere irrogata la sanzione della perdita della
gara con il punteggio di 6-0 quel miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra
avversaria al momento della sospensione della gara secondo quanto previsto dall’art.17 del
CGS;
- visto l’art. 17 comma 1 del CGS:
P.Q.M.
Delibera:
1. di comminare alla società ROSARNO la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 6-0.