COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Crespi Morbio Camp
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Crespi Morbio Camp. I Cat. Gir. M
Gara ASD Crespi Morbio/A.S. C.O.B. 91 del 07/03/2010
CU n. 34 del CRL datato 11.03.2010
La società ASD CRESPI MORBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS nella parte in cui sono state inflitte le squalifiche ai calciatori Tanucci Giovanni (fino al 04/07/2011) e Viscardi Alfredo (fino al 09/06/2010) e l’ammenda di Euro 500,00 alla Società.
La reclamante lamenta l’eccessività delle sanzioni disciplinari inflitte dal GS ai calciatori, in quanto sproporzionate rispetto alle condotte tenute dagli stessi sul campo; inoltre chiede la revoca dell’ammenda di Euro 500,00, sostenendo che tutti i presenti nella distinta della gara sono suoi tesserati.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del CGS, sentita la reclamante, rileva: i comportamenti tenuti sul campo dai calciatori Tanucci Giovanni e Viscardi Alfredo, ed altresì le condotte poste in essere dagli altri calciatori della squadra Crespi Morbio, non potuti identificare, sono descritti con chiarezza dal direttore di gara nel suo referto; pertanto non può essere accolta la ricostruzione dei fatti parzialmente diversa dedotta dalla reclamante. In ordine alle condotte dei calciatori identificati e sanzionati, le stesse devono essere senz’altro censurate, particolarmente quella di Tanucci Giovanni in quanto capitano; tuttavia tenuto conto del non particolare gradi di violenza che le ha contraddistinte e soprattutto del consolidato metro di valutazione adottato da questa Commissione, le sanzioni inflitte possono essere mitigate.
Per quel che concerne la pena pecuniaria di Euro 500,00 (l’ulteriore sanzione pecuniaria di Euro 500,00 non è stata oggetto di reclamo) la società ha prodotto documentazione comprovante il tesseramento delle persone presenti, nei vari ruoli, sul campo.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
• la squalifica al calciatore Tanucci Giovanni a tutto il 31.10.2010;
• la squalifica al calciatore Viscardi Alfredo a tutto il 14.05.2010;
• revoca la sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 500,00 inflitta alla ASD Crespi Morbio.
Conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.