COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL FOLIGNANO JUNIOR avverso decisioni mer

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. REAL FOLIGNANO JUNIOR avverso decisioni merito gara Magica 5 – Real Folignano Junior, del 12.3.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “N“ – Com. Uff. n. 53 del 24.3.2010 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il 12 marzo 2010 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “N”, Magica 5 – Real Folignano Junior, gara che terminava con il risultato di 6 a 5.

  L’A.S.D. Real Folignano Junior inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno e, sull’assunto che durante l’incontro un calciatore della squadra avversaria aveva ripetutamente abbandonato il terreno di gioco per recarsi in tribuna innescando così risse con i sostenitori ivi presenti, chiedeva l’applicazione a carico della Magica 5 della sanzione sportiva della perdita della gara e, quindi, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.

  L’adito Giudice Sportivo, ritenuto che la rissa fu provocata da un sostenitore non identificato che ubriaco entrava ripetutamente in campo innescando ripetute risse, respingeva il gravame, omologando il risultato conseguito sul campo.

  Avverso detta delibera l’A.S.D. Real Folignano Junior ha proposto rituale reclamo, insistendo, anche avanti questa Commissione, nella richiesta di aggiudicazione a proprio favore della gara de quo.

  Deduceva la reclamante che tre calciatori, partecipanti all’incontro, nel corso del primo e del secondo tempo ed a fine gara, abbandonavano il terreno di gioco per recarsi in tribuna a litigare con alcuni sostenitori ivi presenti. In tali occasioni, l’arbitro era costretto ad interrompere l’incontro, in un’occasione addirittura per cinque minuti.

  Con nota del 3 aprile 2010, l’A.S.D. Magica 5, controinteressata, faceva pervenire proprie deduzioni, ritualmente inviate alla controparte, fornendo la propria versione dei fatti, negando i comportamenti ascritti dalla reclamante ai propri tesserati ed attribuendo, viceversa, la responsabilità dell’accaduto alla condotta minacciosa, aggressiva e violenta di un sostenitore ospite nei confronti dei tifosi locali.

  Alla richiesta audizione, la resistente ribadiva le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, chiedendo il rigetto del gravame.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che un sostenitore del Real Folignano, nel corso del primo e del secondo tempo dell’incontro, venne alle mani con delle persone presenti in tribuna, senza, tuttavia, mai entrare sul terreno di gioco. Un solo calciatore della Magica 5, durante un’interruzione del gioco, si portò in tribuna, ma allo stesso ritenne equo applicare solo un richiamo verbale. 

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro, la reclamante e la resistente, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

  Quanto denunciato dalla reclamante e posto a fondamento del proprio gravame avverso la regolarità dello svolgimento della gara, riguarda fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro che, per espressa disposizione dell’art. 29, 3° comma, del Cgs sono esclusi dalla cognizione dei Giudici sportivi.

  Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento.

  Stando così le cose, alla Commissione non rimane che ribadire la correttezza della decisione impugnata e darne quindi conferma.

P.Q.M.

la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Real Folignano Junior ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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