COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 22 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71
del 22 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della Società U.S.D. BEINASCO. avverso la decisione
del Giudice Sportivo di cui al punto 4.1.1 del Comunicato Ufficiale
n. 42 del 08.04.2010 della Delegazione di Pinerolo, in ordine alla
gara BEINASCO CALCIO – NICHELINO disputata il 28.03.2010 ,
Campionato Seconda categoria
La Società BEINASCO CALCIO nel suo ricorso, inviato in data 13.04.2010, si duole della
decisione con la quale il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo inerente alla gara in
oggetto nella quale avrebbe partecipato nella squadra avversaria un giocatore che non
aveva titolo in quanto gravato di squalifica.
Il reclamo non può essere esaminato nel merito in quanto la Società ricorrente ha
omesso di inviare copia dei motivi di contestazione alla controparte e comunque di
allegare l’attestazione dell’invio al ricorso in oggetto come previsto dall’ art 46 comma 5
del C.G.S. nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano
modificare il risultato conseguito.
Per questi motivi, Commissione Disciplinare, delibera:
• di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto;
• di disporre l’addebito alla società A.S.D. BEINASCO CALCIO l’ammontare della
relativa tassa dovuta.