COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: ORSA MAGGIORE - NUOVA CALCIO PARADISO del 21 Febbraio 2010 (Reclamo della società
NUOVA CALCIO PARADISO del 3 Marzo 2010 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo territoriale
recante l’ammenda di € 500,00, pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 44 del 25 Febbraio 2010 del Comitato
Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito il Sig. Bungaro Massimo per la NUOVA CALCIO PARADISO;
sentito il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che dopo il fischio di chiusura dell’incontro alcuni calciatori (tra titolari e riserve) della NUOVA CALCIO
PARADISO si portavano attorno all’Arbitro con il chiaro intento di impedirne l’uscita dal campo di giuoco e,
ciò, mentre il calciatore Spinelli Yari tentava di aggredirlo e profferiva al suo indirizzo una frase minacciosa;
considerato che non tutti gli autori materiali dell’indicata condotta antisportiva sono stati identificati dal
Direttore di gara e puniti, sicché non può escludersi del tutto la responsabilità diretta della NUOVA CALCIO
PARADISO (art. 4, comma 2, C.G.S.);
accertato che il dirigente accompagnatore della NUOVA CALCIO PARADISO, Sig. Galluzzo, si è prodigato
per riportare la calma e consentire, infine, l’uscita dell’arbitro dal terreno di giuoco e l’ingresso nello
spogliatoio;
considerato che tale circostanza ha valore di attenuante ed incide sull’entità della sanzione;
tutto ciò rilevato, accertato e considerato, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice di prime
cure,
DELIBERA
1) ridursi ad € 250,00 l’ammenda comminata alla società NUOVA CALCIO PARADISO;
2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.