COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 22 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
GARA: ASD C.S. ALTAMURA – VIRTUS SANTERAMO del 29 Gennaio 2010 (Reclamo della società ASD
CS ALTAMURA dell’11 Febbraio 2010 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo territoriale recante la
sanzione sportiva della perdita della gara, pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 26 del 4 Febbraio 2010 della
Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito il Sig. Colonna Angelo per il C.S. Altamura;
sentito il Direttore di gara che ha reso supplemento di rapporto;
premesso e considerato
- che a seguito dell’istruttoria espletata non sono emersi elementi di prova a sostegno delle posizioni
articolare nel reclamo, sebbene circostanze che ne giustificano il rigetto;
- che, difatti, il C.S. Altamura non ha consentito al Direttore di gara l’identificazione del nominativo indicato
quale forza pubblica sostitutiva (mancando sia la tessera impersonale, che quella calciatori, che un
documento d’identità valido) ed ha rifiutato di cancellarlo dalla distinta facendo, così, scadere il termine per
la presentazione;
- che il Direttore di gara, appurata la decorrenza termine sopra indicato, ha potuto solo congedare le
squadre;
tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1) rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, confermarsi la decisione del Giudice di prime cure;
2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante.