COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 60 del 23/04/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

194 stagione sportiva 2009/2010.  Reclamo della soc. Lorese Calcio avverso dec. Del GST delegazione di Arezzo. Esito gara Palazzo del Pero – Lorese del 28/03/2010 (C.U 37 del 31.03.2010)

Il GST della Delegazione di Arezzo,  con provvedimento pubblicato sul C:U 37,  decretava la sconfitta delle due societa’ avendo le stesse rinunciato a partecipare alla gara dal 36° del secondo tempo a seguito di un grave infortunio occorso ad un calciatore della compagine ospitata.

La decisione viene in questa sede impugnata dalla soc. Lorese,  la quale,  limitandosi a dirsi in disaccordo con quanto deciso in prime cure senza formulare specifiche richieste,  chiede di essere ascoltata in sede di discussione del reclamo.

Il gravame deve essere dichiarato inammissibile per almeno tre motivi che si seguito si indicano

1)- Occorre ricordare come l’atto reclamo deve contenere oltre i motivi delle doglianze anche le richieste a cui la societa’ reclamante intende arrivare ( Vittoria,  ripetizione della gara ecc.).

2)- Tutti i reclami,  presentati in nome e per conto di una societa’.  devono essere firmati dal legale rappresentante della stessa ( il Presidente o soggetto da lui delegato ).

Nel caso di specie il reclamo e’ “siglato” da un soggetto non identificabile nell’ambito dell’ordinamento Federale.

3)- Trattandosi di reclamo che vede interessata una controparte ( la soc. Palazzo del Pero ),  lo stesso andava debitamente notificato dandone notizia a questo Organo Giudicante a norma dell’art. 33 comma 5 CGS. Questo non e’ avvenuto neanche dopo un sollecito effettuato in data 9:4:2010.

P.Q.M.

La Cdt dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa

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