COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.5. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.5. OPPOSIZIONE A.C. VALLATA 1999 ASD
Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 39
del 18/3/2010 – Ammenda di € 100,00.-; Inibizione sino al 31/3/2010 dirigente De Nardi Antonio;
squalifica sino al 31/10/2012 giocatore Stringher Ersilio – Campionato di 3^ Categoria
La Società A.C. Vallata 1999 ASD ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicate nel Comunicato n. 39 del 18/3/2010 con le quali sono stati adottati i
seguenti provvedimenti disciplinari :
- ammenda di € 100,00 a carico della Società : “per presenza indebita nello spogliatoio dell’arbitro a fine gara da parte di
un proprio sostenitore qualificatosi direttore sportivo della Società Vallata 1999, ma non identificato, il quale, rivolgendosi
al direttore di gara, tentava di sminuire la portata di quanto accaduto in campo, gli proferiva denigrazioni ed irriguardosità
e cercava di intimorirlo”;
- Inibizione sino al 31/3/2010 a carico del dirigente De Nardi Antonio ; “Perchè, in qualità di dirigente accompagnatore e
addetto all'arbitro, assumeva atteggiamento passivo, evitando di intervenire in difesa dello stesso, essendo presente
allorchè il portiere della propria squadra nello spogliatoio denigrava, insultava e intimoriva l'arbitro”;
- squalifica sino al 31/10/2012 a carico del giocatore Stringher Ersilio : “in seguito al provvedimento di espulsione per
aver rivolto all'arbitro scurrili espressioni offensive, irriguardose e denigratorie con atteggiamento minaccioso, gli si
avvicinava fino ad appoggiare il proprio petto contro il suo dandogli una leggera spinta, senza peraltro farlo
indietreggiare; allontanatosi, ritornava verso lo stesso e lo spingeva con entrambe le mani, all'altezza del petto, facendolo
indietreggiare di un paio di metri; nonostante il proprio capitano cercasse di allontanarlo, riusciva a divincolarsi e, facendo
una torsione, colpiva il direttore di gara alla scapola col pugno chiuso (ricoperto dai guanti da portiere), provocandogli
leggero e momentaneo dolore; indi si allontanava verso gli spogliatoi proferendogli ulteriori scurrili denigrazioni ed insulti;
a fine gara entrava nello spogliatoio dell'arbitro, sbattendo la porta dietro di sé, e gli urlava ulteriori denigrazioni ed
ingiurie, intimandogli di non fare menzione nel rapporto di gara del pugno ricevuto”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non ha preso in esame la parte del ricorso riguardante l’inibizione sino al 31/3/2010 a carico del
dirigente De Nardi Antonio, in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi del disposto di cui all’art. 45,
comma 3, lettera b) del C.G.S,. (sanzione inferiore ad un mese);
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Vallata 1999 ASD riguardante gli altri provvedimenti disciplinari;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il rapporto di gara, fornendo su richiesta della
Commissione, ulteriori elementi di valutazione;
considerata la successione degli accadimenti così come descritta dal direttore di gara, si ritiene più congrua, rispetto agli
episodi così come oggi accertati, la sanzione della squalifica sino al 28/2/2012 a carico del giocatore Stringher;
ritenuto inoltre non sussistere le condizioni per una revisione della sanzione della ammenda a carico della Società
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Vallata 1999 ASD;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 100,00 a carico della Società;
- di ridurre al 28/2/2012 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Stringher Ersilio.
La tassa reclamo non é stata versata.