COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 170 del 22/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FURNARI LUIGI E DELLA S.S.D. GROTTAMMARE CALCIO 1899.
Con provvedimento dell’8 febbraio 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il primo, Presidente della S.S.D. Grottammare Calcio 1899, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al Com. Uff. nr. 58 del 28 settembre 2009, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore Langella Paolo;
- la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.
Con nota del 25 febbraio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 22 marzo 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il sig. Luigi Furnari in proprio e quale Legale Rappresentante della S.S.D. Grottammare Calcio 1899.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza.
Il sig. Furnari, deducendo di avere svincolato il calciatore Langella, per inidoneità fisica accertata alle visite mediche, appena dodici giorni dopo il suo tesseramento, concludeva chiedendo il proscioglimento per se e per la Società; in subordine, il minimo della pena.
La Commissione, rilevato che agli atti non vi era la documentazione relativa alla comunicazione alle parti interessate della delibera della C.A.E. di cui al deferimento, ne disponeva l’acquisizione dandone mandato alla Procura Federale.
L’Organo federale produceva la documentazione richiesta, oltre alla delibera della Commissione Vertenze Economiche che, in appello, ha rigettato il gravame dell’odierna deferita.
Conseguentemente, su richiesta di questa Commissione, la C.V.E. produceva la documentazione in ordine alla comunicazione della decisione dalla stessa adottata ed effettuata alla S.S.D. Grottammare Calcio 1899 in data 13 gennaio 2010.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE- letti gli atti del procedimento;
- ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti;
- rilevato che con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 28 settembre 2009, la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento del reclamo del calciatore, ha condannato la Società Polisportiva Grottammare 1899 a corrispondere al reclamante, sig. Paolo Langella, l’importo di € 14.910,00;
- rilevato che la Commissione Vertenze Economiche, respingendo l’appello proposto dalla medesima Società, con delibera pubblicata sul Com. Uff. nr. 10/D del 17 dicembre 2009, ha confermato l’impugnato provvedimento;
- rilevato che la comunicazione alla S.S.D. Grottammare Calcio 1899 della decisione emessa dalla C.V.E. è stata effettuata, tramite raccomandata, in data 13 gennaio 2010 e che l’atto di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale agli odierni deferiti è datato 8 febbraio 2010;
- considerato che la contestazione, sopra trascritta, mossa agli odierni deferiti consiste nella mancata esecuzione di quanto ingiunto dalla C.A.E. nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, sul presupposto della Procura Federale che la delibera della Commissione Accordi Economici dianzi richiamata è inappellabile ed immediatamente esecutiva;
- rilevato, invece, che a norma dell’art. 94 ter delle NOIF Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (previgente, oggi art. 8) del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto, nel caso di specie, che, comunque, al momento del deferimento non si era maturato il termine per l’esecuzione delle statuizioni delle relative Commissioni di cui alla richiamata normativa, sopra trascritta, in quanto la decisione della C.A.E. è stata appellata dalla Società soccombente, mentre quella della C.V.E. è stata comunicata con raccomandata del 13 gennaio 2010 e, quindi, alla data del deferimento, 8 febbraio 2010, non erano ancora trascorsi i trenta giorni per il pagamento delle somme accertate;
- in conclusione, accertata e ritenuta l’insussistenza dell’addebito.
P.Q.M.
rigetta il deferimento come sopra proposto nei confronti del tesserato Furnari Luigi, nella sua qualità sopra indicata, e della S.S.D. Grottammare Calcio 1899.