COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010   Delibera della Commissione Disciplinare  4.2.3. DEFERIMENTO DA PART

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 21 Aprile 2010

  Delibera della Commissione Disciplinare 

4.2.3. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

del Sig. Mauro BUGNO Presidente A.C. Sandonà 1922 S.R.L.

della Società A.C. Sandonà 1922 S.r.l.

La Procura Federale con atto del 29/1/2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti

soggetti :

Il Sig. Mauro BUGNO (Presidente A.C. Sandonà 1922 Srl)

per rispondere della violazione di cui all’art. n.1,comma 1 del CGS e art. n.8, commi 9,10 e 15 C.G.S, in relazione all’art.

94 ter comma 11 N.O.I.F., per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al C.U.

n.215 del 30.06.09 e n. 58 del 28.09.09, emesse all’esito dei contenziosi fra la predetta Società sportiva ed i propri

calciatori Sigg.ri EKWALLA Thierry e BAGAROLLO Davide come si può evincere dall’atto di deferimento;

la Società A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L.

per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio

Presidente, come descritto nell’atto di deferimento.

Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale,

delegato il Sostituto Procuratore, Avv. Agnese Massaro, in ordine agli accertamenti relativi alla mancata ottemperanza

da parte della AC Sandonà 1922 SrI delle delibere di cui ai C.U. nr.215 del 30.06.09 e nr.58 del 28.09.09 della

Commissione Accordi Economici, emesse all'esito dei contenziosi fra la predetta società sportiva ed i propri calciatori,

Sigg.ri EKWALLA Thierry e BAGAROLLO Davide, così come denunciata, con la nota datata 17.11.09, dal Presidente

dell'Associazione Italiana Calciatori, Avv. Sergio Campana (cfr.: all.1);

acquisito il questionario della A.C. Sandonà 1922 Srl per l'iscrizione al campionato di Eccellenza per la Stagione Sportiva

2009-2010 C.R. Veneto;

lette le decisioni della Commissione Accordi Economici dianzi citate, con cui la AC Sandonà 1922 SrI è stata condannata

a corrispondere:

- al Sig. EKWALLA Thierry, la somma di Euro 6.000,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la

Stagione Sportiva 200812009 (cfr.: all.2: C.U. nr.215 al nr.5 pag.2);

- al Sig. BAGAROLLO Davide, la somma di Euro 4.500,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la

Stagione Sportiva 2008/2009 (cfr.: all.3: C.U. nr.58 al nr.14 pag.5)

rilevato

che le delibere della Commissione Accordi Economici dianzi richiamate sono inappellabili ed immediatamente esecutive;

che l'inadempimento della AC Sandonà 1922 SrI risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione

a quanto ingiunto dalla Commissione Accordi Economici nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente;

che ciò integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., con conseguente applicazione delle

sanzioni di cui all'art.8 commi 9, 10 e 15 C.G.S.;

che questo tipo di condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è

ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di

immedesimazione organica che lo lega alla Società;

che, quindi, l'illecito disciplinare dianzi illustrato è imputabile direttamente al Sig.BUGNO Mauro, nella sua qualità di

Presidente della AC Sandonà 1922 SrI, nonché alla AC Sandonà 1922 SrI in via diretta, ex art.4 comma 1 C.G.S., per la

violazione ascritta al suo Presidente”.

AI dibattimento del 13/4/2010 sono risultati presenti :

• il Sig. Mauro BUGNO Presidente A.C. Sandonà 1922

• la Società A.C. Sandonà 1922 Srl rappresentata dal Sig. Mauro Bugno

• Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.

Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di

Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura

Federale :

• a carico del Sig. Mauro BUGNO Presidente A.C. Sandonà 1922 : la sanzione della inibizione per mesi 4.

• a carico della Società A.C. Sandonà 1922 S.r.l. : la sanzione della penalizzazione di 1 punto da

applicarsi nella classifica del Campionato di Eccellenza 2009/2010.-

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto l’art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al 2° comma del predetto articolo

dispone

l’applicazione delle seguenti sanzioni :

• a carico del Sig. Mauro BUGNO Presidente A.C. Sandonà 1922 : la sanzione della inibizione per mesi 4.

• a carico della Società A.C. Sandonà 1922 S.r.l. : la sanzione della penalizzazione di 1 punto da

applicarsi nella classifica del Campionato di Eccellenza 2009/2010.-

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