F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LE SANZIONI:
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010
4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LE SANZIONI:
SQUALIFICA FINO AL 23.2.2010 AL CALCIATORE AMBROSOLI SAMUEL;
INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. FRONTINI PIETRO;
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA NEL GIRONE DI COPPA ITALIA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO OLTRE ALL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 4136/757PF09-10AM/MA DEL 10.1.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 5, 4, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO GARA VARESEPERGOCREMA DEL 25.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 4.2.2010)
Con decisione del 4 febbraio 2010. Com. Uff. n. 55 la Commissione Disciplinare Nazionale, in relazione alla gara di Coppa Italia Varese/Pergocrema disputata il 25 novembre 2009, irrogava le seguenti sanzioni:
- penalizzazione di due punti in classifica a carico della società A.S. Varese 1910 S.r.l., da scontarsi nella corrente edizione della Coppa Italia;
- squalifica fino al 23 febbraio 2010 a carico del calciatore del Varese Ambrosoli Samuel;
- squalifica per due mesi a carico del dirigente del Varese Frontini Pietro.
La vicenda traeva origine dal deferimento operato dal Procuratore Federale, su segnalazione del Presidente e del Segretario della Lega Italiana Calcio Professionistico per la “partecipazione irregolare del calciatore Samuel Ambrosoli da parte della società A.S. Varese 1910…. in occasione della gara Varese/Pergocrema del 25 novembre 2009…. perché non tesserato, essendosi lo stesso vincolato formalmente per tale società solamente in data 27 novembre 2009.” Nella decisione di primo grado si legge che la accertata appartenenza del calciatore Ambrosoli alla società Varese 1910 quale giovane dilettante, non gli consentiva la partecipazione, pur nelle fila della stessa società, alla Coppa Italia di Lega Pro essendo necessario allo scopo il tesseramento come “giovane di serie“, tesseramento intervenuto solo due giorni dopo lo svolgimento della gara Varese/Pergocrema, alla quale il giovane aveva preso parte dal 15° al 45° del secondo tempo. La posizione dell’Ambrosoli era, di conseguenza, irregolare, ciò comportando responsabilità anche a carico del dirigente del Varese Frontini Pietro, per avere, contrariamente al vero, attestato il regolare tesseramento dell’Ambrosoli, e nei confronti della società A.S. Varese 1910 S.r.l. quale società di appartenenza dei predetti soggetti. Avverso tale decisione presentava reclamo, nell’interesse del calciatore Ambrosoli, del dirigente Frontini e della società stessa, la A.S. Varese 1910 S.r.l. la quale, con ampia e diffusa motivazione sosteneva che il mancato tesseramento quale “giovane di serie” dell’Ambrosoli era stato determinato da un errore dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico al quale sin dal maggio 2006, per effetto della promozione della società alle categorie professionistiche, era stato inviata la richiesta di tesseramento di diversi calciatori, già vincolati con il Varese quali giovani dilettanti, tra i quali l’Ambrosoli.Tale richiesta era stata accettata per tutti, e solo in occasione della citata gara di Coppa Italia la società, in seguito alla segnalazione della presidenza di Lega, era venuta a conoscenza del mancato tesseramento dell’Ambrosoli, dovuto, a giudizio della ricorrente, ad un mero disguido. A sostegno della buona fede si osservava come il giovane avesse partecipato a diverse gare nelle formazioni giovanili del Varese nelle tre stagioni successive al 2006, senza che nessun reclamo avverso la regolarità della sua posizione fosse mai stato avanzato; la stessa Federazione, del resto, ne aveva indirettamente asseverato la condizione prendendo atto, in occasione di provvedimenti disciplinari, della sua partecipazione a diverse gare. Si riteneva, quindi, di trovarsi di fronte ad un evidente errore sul fatto che, in quanto tale, esclude la punibilità dell’agente. La società ricorrente si doleva anche della misura delle sanzioni inflitte, notando la loro intima contraddittorietà, poiché nei confronti del calciatore era stata irrogata una squalifica di diciotto giorni a fronte della richiesta di due anni, al dirigente era stata applicata l’inibizione per due mesi contro una richiesta di due anni, mentre la società era stata sanzionata con la penalizzazione di due punti in classifica, ed un’ammenda di € 1.500,00, esattamente come richiesto dalla Procura Federale. La dosimetria adottata rendeva evidente, a giudizio della ricorrente, che “il grado di responsabilità accertato in capo alla società, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte del Frontini e dell’Ambrosoli, non abbia, in maniera del tutto inopinata, minimamente seguito la perequazione riconosciuta alle persone fisiche, il cui comportamento impegna la società a titolo vicario“. In definitiva si richiedeva l’annullamento o la revoca delle sanzioni inflitte, o, in subordine, la riduzione delle stesse all’ammonizione. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, essere accolte solo parzialmente. Non può, infatti, accedersi alla richiesta principale per la fondamentale ragione che il percorso logico che essa sottintende non è del tutto condividibile. Se è vero che la società A.S. Varese 1910 S.r.l., al momento della promozione dai dilettanti ai professionisti, aveva provveduto a modificare il titolo di tesseramento di alcuni suoi calciatori, tra cui l’Ambrosoli, da “giovani dilettanti” a “giovani di serie”, non risponde a verità la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente secondo la quale il mancato tesseramento dell’Ambrosoli era stato determinato da un disguido, o, più chiaramente, da un errore dell’Ufficio Tesseramenti. Ciò in quanto il tesseramento dei “giovani di serie” può avvenire solo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età – art. 33 punto 1 N.O.I.F. -; e basta prendere nota della data di ricezione della raccomandata inviata dal Varese - 31 maggio 2006 - per rendersi conto che l’Ambrosoli non poteva essere a quella data tesserato come “giovane di serie“, essendo nato il 9 giugno 1992, perché non aveva ancora compiuto quattordici anni. Per questo motivo, e non per un errore, gli altri calciatori erano stati tesserati e l’Ambrosoli no. Neppure può convenirsi con la reclamante circa l’assoluta inescusabilità dell’errore in cui la società stessa era incorsa, se solo si tiene presente che con periodicità semestrale a tutte le società viene inviata la lista dei calciatori tesserati, per cui sarebbe stato facile rendersi conto del mancato tesseramento del giocatore in questione e provvedere a regolarizzare la sua posizione. Coglie, invece, nel segno il ricorso nella parte in cui lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte e la sproporzione tra loro e rispetto alle richieste della Procura Federale, anche perché, pur se non scusabile l’errore commesso non appare assolutamente ispirato da un intento fraudolento o volto al conseguimento di vantaggi agonistici. Appare, quindi, equo ridurre le stesse sanzioni alla misura del presofferto alla data odierna, per quanto concerne la squalifica dell’Ambrosoli e l’inibizione del Frontini, e ad un punto di penalizzazione nel girone di Coppa Italia – Lega Pro, per il quale si è giocata la partita Varese/Pergocrema del 25 novembre 2009. Il parziale accoglimento del ricorso importa la restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, riduce: - ad un 1 punto la sanzione della penalizzazione in classifica; - al già sofferto le sanzioni della squalifica al calciatore Ambrosoli Samuel e dell’inibizione al Sig. Frontini Pietro. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 18 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 29 Aprile 2010 4) RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LE SANZIONI:"