F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile 2010 1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile 2010
1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PORTOGRUARO S. DEL 7.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 9.2.2010)
La società Giulianova Calcio S.r.l., con fax del 9.2.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 in riferimento alla gara Giulianova/Portogruaro Summaga del 7.2.2010. Il ricorso, diretto a ottenere una riduzione della misura dell’ammenda, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato,. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, il quale, anzi, nel supplemento di rapporto di gara, inviato al Giudice Sportivo due giorni dopo, ha confermato l’atteggiamento dei tifosi locali e che il portiere ospite “è stato colpito in diversi punti del corpo da tifosi arrampicati sulle recinzioni”. La società reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della misura dell’ammenda, un’incongruenza tra il rapporto dell’arbitro e la relazione del Collaboratore della Procura Federale. Ma tale incongruenza non esiste perché il Collaboratore della Procura Federale è stato informato dei fatti dal Capitano dei Carabinieri, il cui rapporto si riferisce a fatti successivi rispetto a quelli indicati nel rapporto dell’arbitro, senza contare che il rapporto arbitrale è stato confermato e specificato dallo stesso Arbitro nel successivo supplemento di rapporto inviato al Giudice Sportivo. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta preciso e circostanziato ed è confermato dal supplemento di rapporto, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stato fornita alcuna prova che i fatti addebitati ai tifosi della società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’arbitro e dal supplemento di rapporto. In secondo luogo, la sanzione di € 5.000,00 appare ancora più congrua se si tiene conto della circostanza che la società reclamante risulta recidiva. Infatti, nel solo anno 2009 la società reclamante è stata sanzionata almeno altre cinque volte con l’ammenda (v. Com.ti Uff.li n. 34/DIV 2009, n. 55/DIV 2009, n. 72/DIV 2009, n. 80/DIV 2009 e n. 97/DIV 2009). Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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