F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80 del 27.04.210 (251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO FIORE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), GIACOMO TARABBIA (Vice Pr

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80 del 27.04.210

(251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO FIORE (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), GIACOMO TARABBIA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl), GIOVANNI LURAGHI (Dirigente e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA’ AC LEGNANO Srl (nota n. 6248/1066pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 29.03.2010 nei confronti dei Signori:

● Fiore Alessio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Legnano Srl;

● Tarabbia Giacomo, vice Presidente e legale rappresentante dell’AC Legnano Srl;

● Giovanni Luraghi, dirigente e legale rappresentante dell’AC Legnano Srl;

● la Società AC Legnano Srl;

per rispondere tutti quanti della violazione prevista nell’art. 85, lett. B) par. V in relazione all’art. 10, comma 3 del CGS e dell’art. 90, comma 2 delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità luglio, agosto e settembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali. Nei termini assegnati solo il Sig. Luraghi ha fatto pervenire memoria contestando l’addebito, in considerazione della circostanza che il medesimo sarebbe stato delegato dal consiglio societario, in data 21 dicembre 2009, esclusivamente “ad operare e rappresentare la Società nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico”. Non disponendo di alcun potere decisionale, l’imputazione mossa al Luraghi sarebbe infondata, in quanto diretta nei confronti di un soggetto privo dei poteri necessari per rilasciare l’attestazione in oggetto. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné ha chiesto l’affermazione della responsabilità per tutti i deferiti e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per ciascuno dei deferiti e di € 10.000 (Euro diecimila/00) nei confronti della Società AC Legnano Srl. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto nei limiti nel seguito specificati. Risulta agli atti che l’attestazione richiesta dall’Ordinamento non è pervenuta nei termini, talché deve affermarsi la piena responsabilità sia del Presidente legale rappresentante della Società AC Legnano Srl, Sig. Alessio Fiore, che del vice Presidente Giacomo Tarabbia. L’imputabilità e la responsabilità di tali soggetti si deduce altresì dai poteri intestati ai medesimi come desumibile dal verbale del Coniglio di amministrazione del 21 dicembre 2009. Il Sig. Fiore risulta quale legale rappresentanza della Società e titolare di tutti i poteri di ordinaria amministrazione; parallelamente al vice Presidente Tarabbia, sempre ai sensi di quanto disposto dal Consiglio di amministrazione nella seduta sopra citata, si deve riconoscere oltre alla legale rappresentanza anche la disponibilità di tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Viceversa al Sig. Giovanni Luraghi non si riconosce una collocazione all’interno dell’organizzazione societaria tale da legittimare alcuna condanna. Al Sig. Luraghi infatti, secondo quanto desumibile dalla già citata delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2009, sono stati conferiti i soli poteri di “operare e rappresentare la Società presso la Lega di competenza”, talché non è possibile imputare alcun ruolo attivo all’interno dell’organigramma societario. Deve invece ritenersi sussistente la piena responsabilità della Società AC Legnano Srl. In virtù del diverso ruolo esercitato dai Signori Fiore e Tarabbia appare tuttavia equo condannare il Presidente della Società alla pena di mesi 2 (due) di inibizione ed il vice Presidente alla pena di mesi 1 (uno) di inibizione. Deve invece integralmente accogliersi la richiesta di condanna della Società AC Lergnano Srl al pagamento della sanzione dell’ammenda di € 10.000 (Euro diecimila/00). Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere al Sig. Alessio

Fiore la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), al Sig. Giacomo Tarabbia la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno), alla Società AC Legnano Srl la sanzione di € 10.000 (Euro diecimila/00) e di prosciogliere il Sig. Giovanni Luraghi dagli addebiti.

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