F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210 (232) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ AS SAN DONATO DEL SIG. BRUNO TUCCI (Presidente) E DEI SIGG. MAURIZIO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210
(232) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ AS SAN DONATO DEL SIG. BRUNO TUCCI (Presidente) E DEI SIGG. MAURIZIO PETTORRUSO E DAVIDE ZEBELLONI (calciatori), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 60 dell’11.3.2010).
La Procura Federale, con atto datato 20 gennaio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta i calciatori Pettorruso Maurizio e Zebelloni Davide, il sig. Tucci Bruno, all’epoca del fatto Presidente della Soc. AS San Donato e la AS San Donato, ai quali contestava la violazione dell’art. 1
comma 1 CGS con riferimento agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, nonché alla società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Era accaduto che la AS San Donato aveva utilizzato in una gara del campionato di competenza della stagione sportiva 2008/2009 i calciatori di cui sopra in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Nel procedimento che ne seguiva veniva accertato che la Soc. AS San Donato si era indotta a richiedere il tesseramento dei due calciatori nella certezza, peraltro condivisa dai calciatori medesimi, che questi ultimi fossero liberi dal tesseramento precedente e che, una volta riscontrata l’erroneità di siffatta convinzione, aveva cessato di utilizzare entrambi i calciatori, pertanto impiegati in una sola gara, in costanza della richiesta di tesseramento. Secondo le tesi difensive dei deferiti, l’errore era stato provocato dalla società di appartenenza dei calciatori, la quale aveva assicurato l’inesistenza del vincolo. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione dell’11 marzo 2010, accoglieva la domanda di proscioglimento dei deferiti, motivando sulla buona fede del loro comportamento, la cui sussistenza, apparsa certa, escludeva di per sé le violazioni contestate. Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale, deducendo che il requisito della buona fede può ridurre l’entità della sanzione ma non può escluderla ed eccependo la conseguente inconferenza delle motivazioni poste a base della decisione del primo giudice, chiede, con la revoca della pronuncia, la squalifica per ciascuno dei calciatori di giorni quindici, per il presidente la inibizione per mesi tre, per la società la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 300,00. Resistono al ricorso a mezzo di memoria scritta la Soc. AS San Donato ed il calciatore Zebelloni Davide, reiterando le tesi difensive svolte nel precedente giudizio ed istando per la conferma della decisione. All’udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso con le sanzioni della penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di € 300,00 a carico della Società, di squalifica di giorni 15 a carico di ciascuno dei calciatori, di inibizione di mesi 3 a carico del Presidente. Il ricorso è fondato. L’elemento della buona fede, che la Commissione Territoriale ha inteso riscontrare nel caso in esame, non è condizione tale da eludere l’applicazione della pena nel suo minimo edittale, tanto più ove si consideri che, nella situazione di che trattasi, la società deferita, prima di procedere ai tesseramenti, aveva omesso di richiedere agli uffici competenti la effettiva posizione dei due calciatori, adagiandosi sulle assicurazioni dell’altra società, peraltro asserite dai deferiti ma non altrimenti provate, che i calciatori erano stati svincolati. Quando all’aspetto sanzionatorio, ritiene questa Commissione che a carico della società debba essere applicata la sola sanzione della penalizzazione in classifica, mentre
appaiono congrue le altre pene richieste. P.Q.M. accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, ed infligge: la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nel Campionato in corso alla Società AS San Donato; la squalifica per 2 (due) gare effettive a ciascuno dei calciatori Maurizio Pettorruso e Davide Zebelloni, e l’inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Bruno Tucci Presidente della Società all’epoca dei fatti.
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