F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210 (225) – APPELLO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. MARIO FIORENTINO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 AL

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210

(225) – APPELLO DELLA SOCIETA’ COOP VIS AURELIA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. MARIO FIORENTINO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 100 del 25.2.2010).

A seguito della segnalazione del Giudice Sportivo presso CR Lazio, effettuata in data 28.4.2009, relativamente ad un asserito comportamento irregolare posto in essere dalla ADC Grotte di Castro, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Lazio, rispettivamente, il Sig. Quintiliano Mastrodonato, il Sig. Mario Fiorentino, la ADC Grotte di Castro e la Coop. Vis Valle Aurelia. In particolare, l'irregolarità del predetto comportamento veniva ricondotta alla violazione di cui all'art. 21, comma 4, NOIF che impedisce ai dirigenti di società di tesserasi quali calciatori o tecnici presso altra società sportiva associata alla medesima Lega. Infatti, dagli atti era emerso che il Sig. Mastrodonato era stato schierato dalla ADC Grotte di Castro in occasione della gara contro il Monteromano, in costanza di tesseramento, in qualità di dirigente, presso la Coop. Vis Valle Aurelia. Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi dei soggetti indicati, rispettivamente sanzionati dalla CD Territoriale Lazio con la squalifica per due mesi, con l'inibizione per quindici giorni e con le ammende di importo pari a € 400,00 e a € 500,00. Avverso la sentenza hanno proposto reclamo, congiuntamente, il Sig. Mario Fiorentino, Presidente della Coop. Vis Valle Aurelia e la società sportiva medesima. Alla riunione odierna sono comparsi gli appellanti i quali si riportano ai motivi del ricorso, e il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva preliminarmente che, avuto specifico riguardo alle posizioni della Coop. Vis Valle Aurelia e del Sig. Marco Fiorentino, il reclamo interposto é inammissibile.

Quanto alla Coop. Vis Valle Aurelia, atteso che l'atto é stato sottoscritto da soggetto inibito, quindi, non in grado di impegnare in ambito federale la società sportiva di riferimento, ovvero dal Sig. Fiorentino, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'indicato sodalizio sportivo. Quanto invece alla posizione del Sig, Fiorentino, sanzionato in primo grado con il provvedimento dell'inibizione per quindici giorni, l'inammissibilità del reclamo discende da quanto prescrive l'art. 45, comma 3, lett. b), CGS, disposizione regolamentare che, con riferimento alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND, preclude l'impugnativa dei provvedimenti di inibizione per i dirigenti sino a un mese. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara inammissibile il reclamo,e per l’effetto,dispone l'incameramento della tassa già versata.

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