F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210 (233) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MARCO CORTI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210

(233) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MARCO CORTI (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 45 del 4.2.2010).

A seguito della segnalazione del Segretario del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Procuratore Federale ha trasmesso alla Procura Federale la documentazione relativa al tesseramento irregolare del calciatore Raffaele Conte in forza alla ASD Lastrigiana. In particolare, l'irregolarità del predetto tesseramento veniva ricondotta alla violazione di

cui all'art. 40, c. 3, NOIF che disciplina il c.d. tesseramento in deroga, ovvero quella particolare forma di tesseramento dei calciatori che non abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età e che, in deroga alla disciplina generale appunto, possono essere tesserati anche da parte di società sportive che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia, sempre previa certificazione dello stato di famiglia relativo al nucleo familiare di appartenenza, nonché certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica, oltre al parere del SGS - FIGC. Infatti, dagli atti era emerso che il calciatore Conte, provenendo dalla regione Campania, aveva acquisito la residenza nella regione Toscana (Comune di Lastra a Signa – FI -) senza, però, che si fossero trasferiti anche entrambi i genitori esercenti la potestà o, almeno, uno di essi. Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare nei riguardi del Sig. Raffaele Conte, del Sig. Marco Corti, Presidente della ASD Lastrigiana e della Soc. ASD Lastrigiana medesima, rispettivamente sanzionati dalla CD Territoriale Toscana con la squalifica per un mese, con l'inibizione per un anno e con l'ammenda di importo pari a € 1.500,00. Avverso la sentenza hanno proposto reclamo, congiuntamente, il Sig. Marco Corti, Presidente della ASD Lastrigiana e la società sportiva medesima. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Avagliano, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talché nemmeno le deduzioni difensive interposte dal Sig. Corti e dalla ASD Lastrigiana possono trovare accoglimento in questa sede. Il Presidente della ASD Lastrigiana e la Soc. ASD Lastrigiana stessa assumono che, nel caso di specie, non si vertesse in ipotesi di tesseramento in deroga, ma di normale tesseramento di un calciatore infrasedicenne presso una società sportiva avente sede nella regione di residenza del nucleo familiare dell'atleta, atteso che il Sig. Conte risultava essere residente a tutti gli effetti nella regione Toscana (Comune di Lastra a Signa -Fi-) e, in particolare, presso altra famiglia e con il consenso di entrambi i genitori naturali. Invero, avuto riguardo al caso di specie, é opportuno riportarsi a quanto osservato, in tema specifico, dalla Corte di Giustizia Federale -C.G.F.- (C.U. n. 11 del 03/09/2009, richiamato anche dall'organo giustiziale sportivo di prime cure –CD Territoriale Toscana-). In sostanza la CGF, facendo indirettamente intendere che il tesseramento di un calciatore presso società sportiva che abbia sede in luogo diverso da quello di residenza del nucleo

familiare di riferimento costituisce sempre tesseramento in deroga ex art. 40, c. 4, NOIF, ha vieppiù puntualmente stabilito che, in tale ipotesi, la certificazione dello stato di famiglia (nucleo familiare naturale) deve essere necessariamente suffragata dalla effettiva convivenza, nel medesimo luogo, del calciatore e di almeno uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale. Pertanto, il perfezionamento del c.d. tesseramento in deroga può avere luogo anche in presenza di un nucleo familiare (naturale) ridotto, ma giammai nel caso in cui il minore d'età infrasedicenne, pur autorizzato da entrambi i genitori naturali, trasferisca la propria residenza in altro luogo convivendo presso “altra famiglia”. Quest'ultima, invero, pur sempre nucleo familiare, non può, tuttavia, surrogare quello originario nell'esercizio di funzioni che risultano di fondamentale importanza soprattutto nella fase immediatamente successiva all'allontanamento del minore dalla propria realtà di provenienza. Al riguardo, dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter pacificamente aderire all'orientamento manifestato dalla Corte di Giustizia Federale, condividendone ampiamente le argomentazioni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

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