F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210  (213) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD POL. LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 ALL’ASSISTENTE ARBITRO EROS GAGLIAZZO E DELL’AMME

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81 del 29.04.210

 (213) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD POL. LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 ALL’ASSISTENTE ARBITRO EROS GAGLIAZZO E DELL’AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DELLA GARA LIBERTAS CENTOCELLE-PRO CALCIO DEL 17.1.2010 (Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza)

(Delibera GS CU n. 52 del 21.1.2010 e CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 97 del 18.2.2010).

Con reclamo del 24.2.2010 la Soc. ASD Pol. Libertas Centocelle ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale Lazio, con CU n. 97 del 18.2.2010, ha accolto parzialmente il reclamo proposto dalla stessa Società avverso la delibera pubblicata sul CU n. 52 del 21.1.2010, con la quale il Giudice Sportivo aveva inflitto l’ammenda di € 1.000,00 alla Società e la squalifica fino al 25.1.2011 all’Assistente arbitro Eros Gagliazzo. Ascoltati all’odierna riunione i rappresentanti della Società i quali hanno insistito sull’accoglimento del ricorso. Considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile, e per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa già versata.

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