COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 28/04/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACERENZA (3^ CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE BOCHICCHIO ROSSANO, COME RIPORTATA SUL CU N. 39/PZ DEL 8.4.2010.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ACERENZA avverso la squalifica per 8(otto) giornate inflitta al calciatore BOCHICCHIO ROSSANO, come riportata sul CU n. 39/PZ del 8.04.2010;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Ascoltato il D.G. della gara il quale ribadiva la condotta violenta, ingiuriosa e minacciosa tenuta dal giocatore Bochicchio Rossano nei suoi confronti;
Considerato, altresì, che il Bochicchio, con il comportamento posto in essere per il quale è procedimento, ha violato l’art. 19, comma 4, lettera d, del C.G.S.;
P.Q.M
· rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S. al Bochicchio Rossano;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.