COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 126

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

126. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA BAIA 2006 / EBOLITANA 1925 DEL

21.02.2010 – ECCELLENZA.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società

ricorrente, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione.

Invero, da un attento esame degli atti ufficiali di gara – referto arbitrale e rapporti dei Commissari di Campo

– nonchè esaminato le motivazioni del ricorso proposto, si può procedere alla ricostruzione dei fatti avvenuti

nel corso della gara in oggetto. Da tale ricostruzione si rileva che il sig. Cicalese Armando (presidente della

società reclamante) ed il sig. Garofalo Francesco (dirigente accompagnatore della medesima società) si

sono resi protagonisti dei comportamenti loro contestati, avendo il primo inveito e pronunciato minacce nei

confronti di un calciatore avversario ed il secondo tentato di scavalcare la rete di recinzione, per portarsi dal

campo verso la tribuna, evidentemente per dar mano forte al suo presidente, che stava per venire alle mani

con i sostenitori avversari. Tale comportamento è connotato da particolare gravità, tenuto conto che, per le

ragioni innanzi riportate, si verificavano tafferugli sugli spalti. La sanzione irrogata appare, quindi, congrua

in relazione a quanto avvenuto. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società Ebolitana 1925; dispone addebitarsi la tassa reclamo,

non versata, sul conto della società reclamante.

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