COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 129. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA NEAPOLIS / ATLETICO
CASALNUOVO DEL 21.03.2010 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentate, la società
reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto
d’impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene che non possa accogliersi la richiesta di riduzione delle
sanzioni, già adeguatamente contenute, irrogate dal G.S.T. Esse, invero, appaiono congrue e
proporzionate, rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal proprio presidente, estrinsecatasi in un
atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di dirigenti locali: in una valutazione obiettiva e serena,
il cennato comportamento non avrebbe potuto essere sanzionato in misura meno severa. È opportuno
precisare, peraltro, che la società reclamante sostanzialmente ammette che si sono verificate
intemperanze, nonché lancio di bottiglietta e bomboletta, che comunque non colpivano alcuno. Atteso che
la società reclamante è da ritenersi responsabile dei fatti accaduti e dettagliatamente relazionati nel
rapporto del Commissario di Campo, oltre che del comportamento antisportivo del suo presidente, non può
accedersi alla richiesta di riduzione delle sanzioni, proposta dalla ricorrente medesima. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Atletico Casalnuovo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.