COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 129. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

129. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA NEAPOLIS / ATLETICO

CASALNUOVO DEL 21.03.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentate, la società

reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto

d’impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene che non possa accogliersi la richiesta di riduzione delle

sanzioni, già adeguatamente contenute, irrogate dal G.S.T. Esse, invero, appaiono congrue e

proporzionate, rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal proprio presidente, estrinsecatasi in un

atteggiamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di dirigenti locali: in una valutazione obiettiva e serena,

il cennato comportamento non avrebbe potuto essere sanzionato in misura meno severa. È opportuno

precisare, peraltro, che la società reclamante sostanzialmente ammette che si sono verificate

intemperanze, nonché lancio di bottiglietta e bomboletta, che comunque non colpivano alcuno. Atteso che

la società reclamante è da ritenersi responsabile dei fatti accaduti e dettagliatamente relazionati nel

rapporto del Commissario di Campo, oltre che del comportamento antisportivo del suo presidente, non può

accedersi alla richiesta di riduzione delle sanzioni, proposta dalla ricorrente medesima. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo della società Atletico Casalnuovo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non

versata, sul conto della società reclamante.

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