COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 97 del 29 Aprile 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

132. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SOLOFRA FUTSAL – GARA SOLOFRA FUTSAL / MARIANELLA 3

SOCCER DEL 23.01.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società,

che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la fondatezza

dell’atto di impugnazione. In effetti, la documentazione, prodotta dalla società reclamante, si coniuga, sotto

il profilo delle risultanze, con le circostanze riferite dal direttore di gara in sede di audizione. Quest’ultimo,

invero, ha ritrattato quanto indicato nel proprio referto di gara. L’episodio oggetto del reclamo,

obiettivamente grave, non è ascrivibile – anche a quanto dichiarato, nella richiamata sede della sua

audizione, dal direttore di gara – al calcettista Esposito Vincenzo (n. 18 in distinta). L’errore nella redazione

del referto arbitrale appare peraltro comprensibile e, di conseguenza, giustificabile in ragione della

concitazione del momento. Questa C.D.T. ritiene, quindi, di accogliere il reclamo e, per l’effetto di revocare

la squalifica, inflitta in prime cure, a carico del calciatore Esposito Vincenzo, rimandando il fascicolo al

Giudice Sportivo Territoriale, al fine delle decisioni di sua competenza, in ordine anche all’individuazione del

calcettista responsabile dell’aggressione ai danni dell’arbitro. P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere il reclamo proposto, annullando la sanzione inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore

Esposito Vincenzo; dispone la trasmissione del fascicolo, in una con la documentazione allegata

dalla reclamante, al Giudice Sportivo Territoriale, per le sue consequenziali decisioni; nulla dispone

in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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