COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 136  RECLAMO PROPO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 28/04/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

136  RECLAMO PROPOSTO DA P.D. LENTIGIONE

avverso perdita gara

delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 7.4.2010

gara  LENTIGIONE – FONTAN AUDAX del 21.3.2010

La P.D. LENTIGIONE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento – assunto dal G.S. per posizione irregolare dei calc. Fiordelmondo Fabio e Pisani Nicola -  facendo presente che : 1) immediatamente dopo il triplice fischio finale della gara Marzolara – Lentigione del 21.2.2010 il calc. FIORDELMONDO veniva espulso, con esibizione del cartellino rosso e con segnalazione, mediante crocetta,  nell’apposito spazio della distinta giocatori restituita dall’arbitro con i documenti di gara e, successivamente squalificato – C.U. n. 34 del 24.2.2010 – per tre giornate, per proteste; 2) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, il calc. FIORDELMONDO non prendeva parte alle gare Salsomaggiore – Lentigione del 24.2.2010, Lentigione – Bettola del 28.2.2010 e Brescello – Lentigione del 7.3.2010.  3) immediatamente dopo il triplice fischio finale della gara Salsomaggiore – Lentigione del 24.2.2010 il calc. Pisani veniva espulso, con esibizione del cartellino rosso e con segnalazione,  mediante crocetta,  nell’apposito spazio della distinta giocatori restituita dall’arbitro con i documenti di gara e, successivamente squalificato – C.U. n. 35 del 3.3.2010 – per tre giornate, per proteste; 2) in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 45, comma 2, il calc. Pisani non prendeva parte alle gare Lentigione – Bettola del 28.2.2010,  Brescello – Lentigione del 7.3.2010 e Pontolliese – Lentigione del 17.3.2010. Ritiene pertanto che i calc. Fiordelmondo e Pisani avessero pieno titolo per partecipare alla gara Lentigione – Fontana Audax del 21.3.2010. Chiede l’annullamento della decisione del G.S. , con  il ripristino del risultato conseguito sul campo.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

-  atteso che, come risulta dal referto della gara Marzolara – Lentigione del 21.2.2010, il calc. FIORDELMONDO veniva  espulso, con cartellino rosso,  dopo che era già stata proclamata, con il triplice fischio, la fine della gara e che, come  risulta dal  referto della gara Salsomaggiore – Lentigione del 24.2.2010, il calc. PISANI NICOLA veniva espulso, con cartellino rosso, dopo che era già stata proclamata, con il triplice fischio, la fine della gara ;

-  riscontrato che la Guida Pratica dell’A.I.A.,  relativamente alla Regola 12 – Falli e scorrettezze, chiarisce che “l’uso del cartellino è per dare una chiara indicazione che è stato adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore”;

-  preso atto che l’art. 45, comma 2, del C.G.S. stabilisce che “...il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G.S.”;

-  considerato che univoche decisioni della C.A.F. stabiliscono che “la disposizione prevista dall’art. 36, comma 2 (attualmente art. 45, comma 2), del C.G.S. è operante se ed in quanto il calciatore sia stato effettivamente espulso dal terreno di gioco. Non è invece applicabile nella diversa ipotesi in cui, a gara ultimata, l’arbitro abbia dichiarato che il calciatore – colpevole di un fatto commesso al termine della gara – debba considerarsi espulso (attualmente con la esibizione del cartellino rosso); in tal caso la sanzione deve essere scontata con le modalità previste dall’art. 12 (attualmente art. 22) del C.G.S.”  C.A.F. 1.2.1990 app.U.S.Lizzanello; “l’automatismo della sanzione è, invero, principio che si ricollega unicamente al fatto storico dell’espulsione e non già a quello, ipotetico, di una espulsione che sarebbe stata decretata se l’infrazione fosse stata commessa durante lo svolgimento della gara” C.A.F. 30.3.1989 app. Caronnese;

-  verificato che nel C.U. del C.R.E.R. n. 34 del 24.2.2010 il calc. FIORDELMONDO, fra i giocatori “non espulsi”,  risulta squalificato per tre giornate e che nel C.U. del C.R.E.R. n. 35 del 3.3.2010 il calc. PISANI, fra i giocatori “non espulsi”, risulta squalificato per tre giornate;

-  osservato che il calc. FIORDELMONDO, per effetto della osservanza delle disposizioni di cui al citato art. 22 del C.G.S. avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica a partire dal 25 febbraio 2010 in avanti e che il calc. PISANI avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica a partire dal 4 marzo 2010;

  -  valutato che, in virtù di quanto precede, i calc. FIORDELMONDO e PISANI sono stati schierati in campo nella gara  Lentigione – Fontana Audax senza averne titolo, in quanto non avevano ancora scontato del tutto le squalifiche di cui ai C.U. n. 34 del 24.2.2010 e n. 35 del 3.3.2010 ,

d e l i b e r a

  - di respingere il ricorso, confermando la decisione assunta dal primo giudice di infliggere alla P.D.LENTIGIONE la  sanzione della perdita per 0 – 3 della gara LENTIGIONE – FONTANA AUDAX del  21.3.2010.

  Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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