COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 133 del 29/04/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ S.S.D. SUIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 133 del 29/04/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ S.S.D. SUIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’ AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DELL’ 1. 04. 2010.
( GARA SUIO/ REAL CASTELLONE DEL 27. 03. 2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA LATINA)
La Società SUIO contesta con il presente ricorso il provvedimento dell’ ammenda comminatagli, in quanto i fatti riportati dall’ arbitro non rispondono a quanto realmente accaduto in campo. Ammette la ricorrente che alcuni tifosi, in reazione a frasi rivolte in senso provocatorio dal direttore di gara nei loro confronti, gli abbiano risposto con espressioni colorite, ma che comunque non c’ è stato alcun atteggiamento di minaccia verso i calciatori ospiti, in quanto il risultato dell’ incontro era ininfluente per entrambe le squadre. Non si sente la società SUIO affatto responsabile del danno provocato ( rottura dello specchietto ) al mezzo dell’ arbitro, in quanto si rifiutava di parcheggiare l’ auto nello spazio riservato, decidendo di lasciarla lungo la strada provinciale. Insiste pertanto la reclamante nel chiedere una rivisitazione del provvedimento.
Questa Commissione di Disciplina Territoriale dalla lettura del referto arbitrale si è resa conto che alcuni episodi relativi a comportamenti offensivi e minacciosi di sostenitori nei confronti dell’ arbitro e di qualche calciatore ospite si è verificato, rilevando però che non ci sono stati provvedimenti disciplinari, durante la gara, tali da determinare quanto riporta l’ arbitro nel proprio rapporto, al di là dei sopracitati comportamenti di alcuni tifosi. Concorda con quanto sostiene la ricorrente di non sentirsi responsabile dell’ eventuale danno subito dal mezzo dell’ arbitro e perché non ha accettato di sistemarla all’ interno dell’ impianto sportivo e perché non ha potuto verificarne lo stato al momento dell’ arrivo.
Detto ciò si ritiene che alla luce di talune considerazioni esposte dalla reclamante , la pena pecuniaria possa essere ricondotta entro limiti di minore entità
Per quanto sopra, questa Commissione di Disciplina Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento, riducendo l’ importo dell’ ammenda ad EURO 150,00
La tassa reclamo si restituisce
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