COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Tieffeparmonval
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 439 del 27.04.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Tieffeparmonval (PA) – avverso squalifica del calciatore Antonio Tutrone per 6 gare, ammenda €.125,00, nonché inibizione fino al 15/09/2010 del Dirigente Daniele Bilello. Gara play off Campionato Giovanissimi Regionali Garibaldina – Tieffeparmonval del 22/04/2010. Comunicato Ufficiale n.436/S.G.S.105 del 23/04/2010.
Procedimento 303/A
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe ha presentato rituale appello l’ASD Tieffeparmonval.
Sostiene la ricorrente estremamente penalizzanti i provvedimenti riportati in epigrafe e non veritieri alcuni comportamenti dei propri tesserati così come sono stati sanzionati. Pertanto, chiede l’annullamento o la riforma dei suddetti provvedimenti impugnati.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:
- invero dalla lettura del referto arbitrale appaiano chiare ed inequivocabili le condotte censurabili dei tesserati e dei sostenitori della società appellante, giustamente puniti dal Giudice Sportivo di primo esame;
- le reiterate minacce nei confronti dell’arbitro sono realmente avvenute così come il contegno minaccioso del Dirigente Bilello Daniele;
- ritiene, invece, questa Decidente di riformare il provvedimento disciplinare nei riguardi del calciatore Tutrone Antonio così come in dispositivo riportato;
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in 4 giornate la squalifica a carico del calciatore Tutrone Antonio (ASD Tieffeparmonval);
di confermare tutti gli altri provvedimenti;
per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.