COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 107 della Società A.C. MAIDA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 55 del 24.03.2010 (squalifica calciatore BONSIGNORE Antonio fino al 31.3.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita il reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
la reclamante, nell’impugnare la delibera del primo giudice, rappresenta che a colpire l’arbitro non è stato il Bonsignore ma un suo
compagno di squadra – Minio Antonio - del quale è prodotta in atti dichiarazione autografa di assunzione di responsabilità del gesto.
L’arbitro – a cui sono state sottoposte in visione le copie dei certificati di identità recanti le foto dei due calciatori - ha rappresentato
che non è certo che sia stato il Bonsignore a colpirlo. Non ha potuto offrire alcun chiarimento su quanto affermato dalla reclamante,
che cioè a colpirlo sia stato il Minio.
Il reclamo è pertanto da accogliere.
P.Q.M.
accoglie il reclamo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
rimette gli atti al giudice di primo grado, per quanto di competenza.