COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 05 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 120 della Società A.C. POLISPORTIVA PIZZONESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n°60 del 21.04.2010 (punizione sportiva della perdita della gara A.C. Pol. Pizzonese - SS Vallelonga del
18.04.2010 con il punteggio di 0 - 3 – 3^Cat., squalifica dell'allenatore RANIERI Angelo fino al 21.11.2010, squalifica del
calciatore GIURLANDA Domenico per 6 gare, squalifica dei calciatori ROMANO Giovanni, SANTAGUIDA Francesco,
RANDO Domenico e FRANZE' Bruno per 4 gare, ammenda di € 50,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
- in via preliminare, che:
a) il reclamo de quo è inammissibile riguardo alla sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3, alla squalifica dell’allenatore
Ranieri Angelo e dei calciatori Giurlanda Domenico, Romano Giovanni, Santaguida Francesco e Franzè Bruno ed, inoltre,
all’ammenda di € 50,00, essendo stato sottoscritto dallo stesso presidente e calciatore della reclamante, Randò Domenico,
squalificato per quattro gare (cfr. C.U. n.60 del 21.04.2010 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia). Infatti, per consolidata
giurisprudenza CAF, il presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione o, come nel caso di specie, da
squalifica temporanea, può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguarda personalmente ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto, la società medesima o altri tesserati di questa;
b) peraltro, l’ammenda di € 50,00 non è impugnabile ai sensi di quanto disposto dall’art.45, comma 3, lett.d), del C.G.S..
Con riferimento alla posizione di Randò Domenico, risulta in maniera chiara ed inequivoca dal rapporto dell’arbitro della gara A.C.
Polisportiva Pizzonese - S.S. Vallelonga del 18.04.2010, che al 18° del II tempo, il direttore di gara, veniva accerchiato da alcuni
calciatori della Pol. Pizzonese che proferivano nei suoi confronti espressioni offensive e minacciose. Il suddetto ufficiale di gara
precisa chiaramente nel referto di aver riconosciuto, fra gli altri, “il signor Randò Domenico numero 9”.
Questa Commissione ritiene che la squalifica di quattro gare comminata al Randò debba considerarsi congrua ed adeguata ai fatti
ascritti al calciatore medesimo.
P.Q.M.
1) dichiara il inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C. Polisportiva Pizzonese sui punti seguenti:
- punizione sportiva della perdita della gara A.C. Pol. Pizzonese - S.S. Vallelonga del 18.04.2010 col punteggio di 0 - 3;
- squalifica dell’allenatore RANIERI Angelo;
- squalifica dei calciatori GIURLANDA Domenico, ROMANO Giovanni, SANTAGUIDA Francesco, FRANZÈ Bruno;
- ammenda di € 50,00;
2) rigetta il reclamo avverso la squalifica per quattro gare del calciatore RANDÒ Domenico;
3) dispone incamerarsi la tassa reclamo.