COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 144 DEFERI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
144 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc. SARTI ALESSANDRO, tess.S.S. Fanano Calcio Dil., sig. MENEGANTI ALESSANDRO, Presidente S.S. Fanano Calcio Dil., S.S. FANANO CALCIO DIL. – camp. II^ cat. e A.S.D. M.P.S. SEZ.CALCIO – camp. I^ categoria
Con nota 13.3.2010 n. 5940/529, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. SARTI ALESSANDRO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società S.S.Fanano Calcio Dil., mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. M.P.S. Sez.Calcio;
- il sig. MENEGANTI ALESSANDRO, Presidente della società S.S.Fanano Calcio Dil., della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc, Sarti Alessandro, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società A.S.D. M.P.S. Sez.Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società S.S. FANANO CALCIO DIL., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per giorni 20 (anzichè per mesi 1 come sanzione base) per il sig. MENEGANTI ALESSANDRO, nella ammenda di € 270 (anziché € 400) per la S.S. FANANO CALCIO DIL. e nell’ammenda di € 100 (anzichè € 150) per l’A.S.D. M.S.P. SEZ.CALCIO. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. SARTI ALESSANDRO con la squalifica per 1 giornata di gara.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. MENEGANTI, la S.S. FANANO CALCIO DIL. e l’A.S.D. M.S.P. SEZ.CALCIO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,
- preso atto che il calc. SARTI risulta regolarmente tesserato, dal 9.9.2009, per la S.S. FANANO CALCIO DIL.;
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. MENEGANTI ALESSANDRO la inibizione per giorni 20, alla S.S. FANANO CALCIO DIL. l’ammenda di € 270, all’A.S.D. M.S.P. SEZ. CALCIO l’ammenda di € 100 ed al calc. SARTI ALESSANDRO una giornata di squalifica.