COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
146 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALANZANO VALCEDRA
avverso squalifica per 3 giornate calc. GIACOPINELLI DENIS e per 4 giornate calc. BAIOCCHI PAOLO
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 42 del 21.4.2010
gara PALANZANO VALCEDRA – FONTEVIVO del 17.4.2010
L’A.S.D. PALANZANO VALCEDRA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. GIACOPINELLI non proferiva all’arbitro nessuna offesa o minaccia al termine della partita, tant’è che, come dichiarato dall’arbitro al momento dell’espulsione, non protestava minimamente, uscendo immediatamente dal terreno di gioco; 2) il calc. BAIOCCHI, seppur protestando al momento della sua espulsione per doppia ammonizione, non proferiva nessuna offesa e nessuna minaccia al direttore di gara. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. GIACOPINELLI, espulso per doppia ammonizione, a fine gara rivolgeva all’arbitro frasi offensive ; 2) il calc. BAIOCCHI, capitano dell’A.S.D.Palanzano Valcedra, espulso per doppia ammonizione, alla comunicazione del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose;
- - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. GIACOPINELLI DENIS e per 4 giornate del calc. BAIOCCHI PAOLO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.