COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASAMARI VEROLI AVVERSO IL PROVVEDIME

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASAMARI VEROLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE LORINI GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 43 DEL 9.4.2011

(Gara: LA LUCCA – CASAMARI VEROLI del 6.4.2011 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

La Società CASAMARI VEROLI ha avanzato reclamo al fine di ottenere la revisione del provvedimento citato in titolo, riguardante il proprio tesserato LORINI GIANMARCO.

La reclamante, pur censurando il gesto di cui si è reso autore il LORINI e cioè “alla notifica del provvedimento di espulsione (per doppia ammonizione) si avvicinava al Direttore di gara e gli puntava il dito contro, colpendolo leggermente sul naso, senza procurargli conseguenze”, ritiene che la sanzione inflitta sia eccessiva e, considerando che il comportamento non aveva alcun carattere violento, ne chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione.

Questa Commissione ha proceduto all’approfondimento della vicenda, con particolare riferimento ai contenuti del referto arbitrale, come noto, fonte di prova primaria.

La ricostruzione della dinamica dei fatti consente, proprio per stessa affermazione del Direttore di gara, di attribuire al gesto quel carattere non violento affermato dalla Società. Tale elemento, infatti, è surrogato dal fatto che alcuna conseguenza fisica è derivata all’arbitro dal deprecabile gesto del LORINI.

Per completezza di trattazione, si evidenzia che la richiesta della società tesa ad essere ascoltata presso questa Commissione non può essere accolta, in considerazione che la stessa è pervenuta in data successiva (e non contestualmente come previsto) rispetto alla trasmissione dei motivi del reclamo.

In un quadro così delineato, è verosimile pertanto reputare che sussistano margini per poter attribuire una più reale dimensione all’accaduto e conseguentemente riportare la sanzione entro limiti di minore entità.

Considerando parzialmente assumibili le assunzioni della reclamante, questa Commissione

DELIBERA

Di accogliere il reclamo della società CASAMARI VEROLI e per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore LORINI GIANMARCO dal 30.6.2011 al 31.12.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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