COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Real S. Venerina (C

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Real S. Venerina (Ct) – avverso  punizione  sportiva di perdita  della gara  e ammenda di € 200,00  gara Play off Prima categoria: Solicchiata – Rela S. Venerina del 18 Marzo 2010 Comunicato ufficiale 431 LND del 22 Aprile 2010

Provvedimento 299/A

Avverso i superiori provvedimenti oppone appello la società A.S.D. Real S. Venerina sostenendo la incongruità e la genericità degli atti ufficiali che hanno determinato le superiori decisioni del Giudice Sportivo Territoriale. Sostiene inoltre la ricorrente che l’Arbitro  non ha fatto tutto quanto in suo potere e dovere, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 64 N.O.I.F. relative ai poteri e doveri dell’Arbitro in ordine all’interruzione della gara nonché del successivo articolo 73 su comportamento dei calciatori in campo.

Sostiene inoltre la ricorrente che la responsabilità di quanto accaduto è da addebitarsi ai calciatori della società Solicchiata che con il loro comportamento provocatorio e violento hanno fatto degenerare la situazione fino alla decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Chiede pertanto, in riforma della decisione impugnata di infliggere a carico della società Solicchiata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società A.S.D. Real S. Venerina con contestuale revoca dell’ammenda di € 200,00 a carico della stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi d’appello ampiamente ribaditi dalla ricorrente nel corso dell’udienza dibattimentale del 04 Maggio 2010, esaminati gli atti ufficiali che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, osserva:

i rapporti dell’Arbitro, degli Assistenti Arbitrali e del Commissario di campo affermano tutti inequivocabilmente che alla rissa che si era venuta a determinare in campo al 44° del secondo tempo partecipavano indistintamente calciatori e dirigenti di entrambe le società;

i fatti accaduti sono stati certamente gravi e tali da far condividere la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara;

le argomentazioni di parte di mancata osservanza del disposto degli articoli 64 e 73 delle N.O.I.F. non sono surrogate in alcun modo dalle risultanze di gara e appaiono pertanto pretestuose e prive di fondamento.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere il ricorso inoltrato dalla società A.S.D. Real S. Venerina confermando le decisioni del Giudice di Primo esame  e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari ad € 130,00.

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