F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 06.05.2010 (239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BARJUD FABIO DE MELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Conti Lazio Calcetto), GIANNI ZAMPETTI (

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 82 del 06.05.2010

(239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BARJUD FABIO DE MELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Conti Lazio Calcetto), GIANNI ZAMPETTI (Dirigente accompagnatore della Soc. ASD Romanina Calcio a 5) E DELLE SOCIETA’ ASD ROMANINA CALCIO A 5 e ASD VIRTUS MONOPOLI (nota n. 6099/585pf09-10/AA/ac del 24.3.2010). Con provvedimento del 24 marzo 2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

▪ il Sig. Barjud Fabio De Mello, calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Conti Lazio Calcetto, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., perché in quanto tesserato con la società ASD Virtus Monopoli a partire dal 14.12.2007, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società Romanina e partecipava indebitamente alle gare Carlisport Ariccia – Real Romanina del 19.09.2009, Real Romanina – Simald del 26.09.2009 e Real Tecchiena – Real Romanina del 03.10.2009;

▪ Il Sig. Gianni Zampetti, Dirigente accompagnatore della Società ASD Romanina Calcio a 5, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., perché sottoscriveva le distinte relative alle gare Carlisport Ariccia – Real Romanina del 19.09.2009, Real Romanina – Simald del 26.09.2009 e Real Tecchiena – Real Romanina del 03.10.2009, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la Società, malgrado il calciatore De Mello Barjiud Fabio non ne avesse titolo;

▪ la Società ASD Romanina Calcio a 5, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società, ai sensi dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.;

▪ la Società ASD Virtus Monopoli, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato. Questa Commissione, letta la nota, datata 10 novembre 2009, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Lazio rendeva edotta la Procura Federale, per le sue opportune determinazioni, in merito alla richiesta di tesseramento N. 107188 formulata il 04.09.2009 dalla Società ASD Romanina Calcio a 5 (matr. 650.974) relativa al calciatore De Mello Barjiud Fabio (matr. 4.182.973); rilevato che in data 28.09.2009 il Comitato Regionale Lazio comunicava di aver passato nullo il tesseramento del De Mello Barjiud Fabio con la Società Romanina perché il nominato calciatore risultava già tesserato con la Società ASD Virtus Monopoli (matr. 914.680) a partire dal 14.12.2007; rilevato che il De Mello Barjiud Fabio dal 11.12.2009 si è tesserato per la Società ASD Conti Lazio Calcetto; rilevato, altresì, che il calciatore De Mello Barjiud Fabio partecipava indebitamente tra le fila della Società ASD Romanina Calcio a 5 alle seguenti gare del Campionato Regionale di Calcio a 5, Serie C/1: Carlisport Ariccia – Real Romanina 0 - 1 del 19.09.2009, Real Romanina – Simald 2 - 2 del 26.09.2009 e Real Tecchiena – Real Romanina 7 - 4 del 03.10.2009; considerato il disposto dell’art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, che non consente il tesseramento contemporaneo per più Società e prevede, inoltre, che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima; considerato inoltre che nei confronti del calciatore, il quale nella stessa stagione sportiva sottoscriva più richieste di tesseramento per diverse Società, si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva; Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto comminarsi a carico del calciatore De Mello Barjiud Fabio la sanzione della squalifica di anni 2 (due), a carico del Sig. Zampetti Gianni la sanzione dell’inibizione di anni 2 (due), a carico della Società ASD Romanina Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella prossima stagione sportiva oltre all’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00) ed a carico della Società ASD Virtus Monopoli, l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00). Sono altresì comparsi che hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento. Il deferimento appare fondato. La ricostruzione dei fatti è ampiamente acclarata e la buona fede addotta dai comparsi non può costituire argomento tale da esimerli dalle loro specifiche responsabilità, atteso che la Società Romanina Calcio a Cinque prima di schierare il De Mello avrebbe dovuto accertarsi presso i competenti uffici della regolarità dell’intera procedura e, nelle more delle verifiche, astenersi dallo schierare il calciatore oggi deferito, nelle partite ufficiali, anche al fine di prevenire episodi e/o fatti che potessero dar luogo a contestazioni. Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta dei medesimi costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalle norme del C.G.S. citate nel deferimento, con conseguente responsabilità oggettiva delle Società di loro appartenenza; appare inoltre violata la norma di cui all’art. 40, comma 4, primo inciso N.O.I.F., che vieta il contemporaneo tesseramento per più Società. Pertanto sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Fabio De Mello Barjiud la squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali; ▪ al Sig. Zampetti Gianni la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno); ▪ a carico della Società ASD Romanina Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011; ▪ a carico della Società ASD Virtus Monopoli, l’ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00).

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