F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83 del 07.05.2010 (253) – APPELLO DEL SIG. FABIO MAURO (Arbitro della Sezione AIA di Lamezia Terme) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIME
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83 del 07.05.2010
(253) – APPELLO DEL SIG. FABIO MAURO (Arbitro della Sezione AIA di Lamezia Terme) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 121 del 17.3.2010).
A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha applicato nei confronti dell’Arbitro Fabio Mauro la sospensione per mesi 4. Con il ricorso inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede la sospensione, la revoca e/o l’annullamento della sanzione impugnata. In data odierna è comparso personalmente il sig. Fabio Mauro; per la Procura federale è presente l’avv. Giua il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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